FORMIA – Sarà anche una maledizione ma le costituzioni in giudizio del comune di Formia nel contenzioso provocato dal frettoloso accantonamento della Comandante della Polizia Locale Rosanna Picano si stanno rivelando autentici ed imbarazzanti autogol che, in proporzione, si stanno rivelando peggiori rispetto alle ultime tre mancate qualificazioni della nazionale italiana ai mondiali di calcio. Quanto è avvenuto giovedì 23 luglio davanti il giudice delegato della quinta sezione del Consiglio di Stato Stefano Fantini dovrebbe consigliare la segreteria generale e responsabile dell’anti-corruzione del Comune, Marina Saccoccia, ad intervenire.
Ma cosa è accaduto? Il comune di Formia, attraverso l’avvocato Maurizio Danza, aveva legittimamente chiesto la sospensiva ad una sentenza della stessa quinta sezione di Palazzo Spada che il 18 giugno scorso – il pronunciamento era stato pubblicato una settimana più tardi – aveva rinviato al 5 novembre 2026 la sua decisione di merito circa l’impugnazione o meno da parte del comune di Formia dell’ormai famosa sentenza del Tar 380/2026. I giudici amministrativi di Latina di fatto avevano annullato, oltre ad una serie di delibere e determine dirigenziali riguardanti la “cacciata” dell’ex Comandante Picano, il decreto numero 3/2025 con cui il sindaco Gianluca Taddeo aveva nominato quale sua sostituta la funzionaria (e non Comandante) del comune di Gaeta Giuseppina Sciarra.
La scena verificatasi giovedì davanti il giudice Fantini ha creato elementi di imbarazzo, di natura professionale e personale, nel legale della dottoressa Sciarra (l’avvocato Giuseppe Gallinaro) e dell’ex Comandante Picano, l’avvocato Luca Scipione. E perché? La richiesta di sospensiva dell’avvocato nominato dalla Giunta Taddeo, il professor Maurizio Danza, ha compiuto una grave dimenticanza. Ha omesso di notificare al legale della dottoressa Picano e a quello della dottoressa Sciarra Gallinaro la sua richiesta di misura cautelare monocratica semplicemente non è stata notificata alle altre due parti in causa. Insomma una grave “gaffe” tanto che l’istanza di richiesta di sospensiva del Comune è stata dichiarata inammissibile e per la sua convalida, in attesa del pronunciamento nel merito di novembre, è stata fissata una camera di consiglio in piena pausa feriale, il prossimo 27 agosto.

Che questo contenzioso tra la dottoressa Picano ed il Comune di Formia cominci ad essere materia di un bravo esorcista si era capito già il 18 giugno quando – come detto – la quinta sezione del Consiglio di Stato (presidente Lotti) avrebbe dovuto discutere l’appello del comune di Formia contro gli effetti della sentenza del Tar 380/2026. Tutti attendevano la costituzione nel giudizio della dottoressa Sciarra che in effetti c’è stato ma in maniera clamorosa era stata eccepita l’inammissibilità dell’appello del comune di Formia da parte del legale dell’ex Comandante. L’avvocato Luca Scipione in una memoria di 31 pagine aveva chiesto la conferma della sentenza del Tar motivando in otto punti le ragioni per le quali la dottoressa Picano deve tornare al suo posto di comando della Polizia Locale del comune di Formia.
Il primo è stato quello che ha costituito l’asse portante della eccezione di inammissibilità dell’appello del comune di Formia proposto al Consiglio di Stato. Il motivo? L’avvocato Danza aveva notificato l’appello del comune di Formia al legale sbagliato della controinteressata, dunque della neo dirigente Giuseppina Sciarra per la quale – a quanto pare – dopo il danno (sentenza negativa del Tar) si è aggiunta la beffa (del Consiglio di Stato). Ma cosa è avvenuto? L’aveva scoperto l’avvocato Scipione vestendo i panni di Sherlock Holmes.
Il Comune avrebbe dovuto informare del suo appello la dottoressa Sciarra (in base al primo comma dell’articolo 330 del Codice di procedura civile) perché destinataria – come detto – della nomina a dirigente della Polizia Locale grazie al decreto sindacale numero 3 del 3 febbraio 2025. Secondo la ricostruzione dell’avvocato Scipione la notificazione dell’impugnazione alla dottoressa Sciarra doveva “avvenire presso il suo procuratore (l’avvocato Danilo Alfieri) “costituito nel giudizio di primo grado e risultante pure dalla sentenza appellata”. E invece – clamoroso al Cibali – l’appello proposto dal comune di Formia avverso la sentenza del Tar è stato notificato alla controinteressata dottoresssa Sciarra “non presso l’avvocato Danilo Alfieri, procuratore costituito nel giudizio dinanzi al Tar di Latina e risultante pure dalla decisione appellata, ma, senza neppure avere previamente eseguito una notifica a quest’ultimo non andata a buon fine, all’indirizzo pec di un altro difensore non munito di mandato, che con comunicazione informale a mezzo pec del 30 maggio 2026 ha rappresentato al procuratore del comune di Formia avvocato Maurizio Danza, costituito nel giudizio di primo grado, e per conoscenza al procuratore della della controinteressata avvocato Danilio Alfieri e alla stessa dott.ssa Giuseppina Sciarra di essere il nuovo difensore di quest’ultima e di notificare alla sua pec l’eventuale atto di impugnazione.

Insomma un pasticcio che ha messo il comune di Formia, rispetto al secondo grado della magistratura amministrativa, in una posizione difficilmente difendibile in considerazione del fatto che il suo legale avrebbe emesso fatture per svariate decine di mila euro. Se nella stessa maggioranza di centro Forza Italia-Fratelli più di qualche suo esponente comincia a definire un errore la scelta della Giunta Taddeo di smantellare l’ottima avvocatura interna per anni degnamente rappresentata dal suo dirigente Domenico Di Russo e dall’avvocata Sabrina Agresti, ci si chiede perché il comune di Formia, anziché attendere il merito del consiglio di Stato a novembre, abbia chiesto in sede monocratica la sospensiva al provvedimento del giudice Lotti del 18 giugno scorso.
Diverse sono le tesi, la più accreditata riguarda il disperato e maldestro tentativo del Comune di Formia di difendersi da un’eventuale inchiesta della Procura di Cassino. Il 1 luglio vi si è rivolto con un esposto il legale della comandante Picano, Luca Scipione. Omissione d’atti d’ufficio e usurpazioni di pubbliche funzioni. Sono le ipotesi di reato che l’ex Comandante della Polizia Locale del comune di Formia evidenzia in una denuncia che, oltre ad essere stata inviata al capo della Procura di Cassino Carlo Fucci, è stata notificata anche al Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella , ai comandi provinciale di Guardia di Finanza e Carabinieri, alla Questura. all’Autorità nazionale anti corruzione oltre che al sindaco Gianluca Taddeo, all’attuale dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e alla segretaria comunale nella doppia veste – come detto – di responsabile della prevenzione e della trasparenza Marina Saccoccia, Di fatto l’avvocato Scipione lamenta e lamentava la mancata esecuzione della sentenza del Tar-sezione di Latina numero 380/2026 che, pubblicata l’8 aprile scorso, aveva annullato una “valanga” di atti amministrativi adottati dalla Giunta formiana (tra determine dell’ufficio personale e delibere di Giunta) che portarono al suo trasferimento presso un altro settore, quello degli Affari generali, dell’ente ed il decreto numero 3/2025 con cui il sindaco Gianluca Taddeo nominò al suo posto, al termine di una selezione fiduciaria disciplinata dall’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, la funzionaria del Comune di Gaeta Giuseppina Sciarra.
La dottoressa Picano evidenzia nell’esposto come la neo responsabile della Polizia locale Sciarra continui a firmare determine dirigenziali e ordinanze nonostante il Consiglio di Stato il 18 giugno scorso (per l’appunto) abbia respinto la richiesta del comune di sospendere l’efficacia della sentenza del Tar numero 380 e abbia fissato il giudizio di merito al 5 novembre prossimo. La Procura di Cassino è stata investita di questa querelle perché a dire dell’avvocato Scipione il Comune di Formia, nonostante la sentenza numero 380/2026 del Tar di Latina sia stata dichiarata “immediatamente esecutiva”, “avrebbe dovuto a partire dalla data di pubblicazione (l’8 aprile scorso) dare esecuzione alla sentenza sin da subito, adottando tutti i comportamenti e gli atti necessari”. E non è un caso che nella sentenza del Tar numero 380/2026, inoltre, “analogamente a quanto statuito in tutte le sentenze dei giudici amministrativi, viene prescritto nel dispositivo “Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. Insomma quello dei giudici amministrativi di Latina fu un ordine “impartito al Comune, rispetto a cui il mancato compimento degli atti amministrativi occorrenti per dare immediata esecuzione alla sentenza integra il rifiuto di atti di ufficio sanzionato dall’articolo 328 del vigente Codice penale”.
Il Comune di Formia non poteva non sapere e l’avvocato Scipione per conto della dottoressa Picano in un altro passaggio inviato alla Procura di Cassino, alla Prefettura, alle forze dell’ordine e all’Autorità anti corruzione: “Il Comune di Formia e, in particolare, chi per esso ha il potere materiale di agire (il sindaco Gianluca Taddeo, ndr) è stato sempre pienamente consapevole della sentenza numero 380/2026 del Tar di Latina, di quanto deciso con la stessa e dell’ordine ivi impartito di darvi esecuzione in quanto in data 8.4.2026 la anzidetta sentenza è stata ritualmente notificata dalla dottoressa Picano Rosanna al Comune di Formia, in persona del Sindaco e alla dottoressa Giuseppina Sciarra presso i rispettivi procuratori domiciliatari costituiti nel giudizio di primo grado. Un affondo ben delineato si evidenzia nell’esposto quando si legge che..”Nessun atto, invece, è stato compiuto dal Comune di Formia per dare esecuzione alla sentenza numero 380/2026 del Tar di Latina, avendo, di contro, la dottoressa Giuseppina Sciarra continuato ad adottare, dopo la pubblicazione della sentenza, numerosi atti (determine e ordinanze) propri della competenza del dirigente della Polizia Locale, rispetto a cui si rammenta quanto previsto e sanzionato dal comma 2 dell’art. 347 del codice penale “Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle”. E non è finita. Il Comune di Formia, con un mandato conferito dal Sindaco ad un legale di fiducia (l’avvocato Maurizio Danza), “comprovando in tal modo la sua piena conoscenza della sentenza n. 380/2026 del Tar di Latina”, ha appellato al Consiglio di Stato la stessa di primo grado chiedendo contestualmente la sospensione della sua esecutività. Ma il professor Danza aveva dimenticato di notificare la sua istanza al collega Scipione. Si è appreso nel tardo pomeriggio di giovedì che il professor Danza dopo il flop della mattinata ha rinnovato la sua istanza di misura cautelare monocratica.
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