Tar sui project balneari, Gaeta con il fiato sospeso dopo la sentenza della Corte di giustizia europea

Si preannuncia ancora più in salita la difesa del Comune di Gaeta davanti il Tar del Lazio (sezione di Latina) contro il maxi ricorso presentato dall’Agcm – l’Autorità di garanzia sul mercato e la concorrenza – che chiede l’annullamento di tutti gli atti amministrativi e delibere approvate dalla Giunta e dal consiglio comunale tra l’agosto 2024 ed il maggio scorso in materia di affidamento delle concessioni demaniali delle strutture turistico-balneari attraverso il contestatissimo strumento urbanistico del progetto di finanza. Se i magistrati amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati dai titolari di quattro stabilimenti balneari contro la “scalata” avviata ai loro danni da altrettanti imprenditori, il 5 febbraio scorso con una sentenza relativa al procedimento C-810/24 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha assestato un colpo definitivo a uno dei pilastri storici del Project Financing italiano: il diritto di prelazione del promotore. La Corte UE ha risposto con tre argomentazioni che il giurista Gianpiero Fortunato, collaboratore dell’Anci nazionale e membro del centro di competenze dell’Ifel (l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, una Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nel 2006 per assistere i Comuni italiani su temi di finanza pubblica, fiscalità locale e sviluppo economico, offrendo supporto tecnico, ricerca e formazione) in materia di appalti e di “Ppp”, Partenariato Pubblico-Privato , ha definito senza colpo ferire “invalicabili”. Sono tre: violazione della parità di trattamento, distorsione della concorrenza e svuotamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, inoltre, insufficienza della sussidiarietà. “In forza della vincolatività immediata delle sentenze della Corte di Giustizia europea – ha scritto in un parere il dottor Fortunato – la disciplina italiana sulla prelazione nel project financing deve essere considerata inapplicabile per contrasto con i principi unionali”.

Il consulente giuridico dell’associazione dei comuni italiani in futuro le stazioni appaltanti italiane – in testa il comune di Gaeta – “non potranno più inserire clausole di prelazione nei bandi di finanza di progetto ad iniziativa privata per evitare ricorsi certi”. Ma l’impatto più dirompente si verifica nelle procedure in corso. Anche il comma 12 dell’articolo 193 del nuovo Codice degli Appalti deve essere oggetto di doverosa “disapplicazione”, e così conseguentemente la clausola del bando che preveda la prelazione”. A dire di Fortunato “d’ora in poi, l’unico ristoro legittimo per il promotore non aggiudicatario resta il rimborso delle spese di progettazione (entro il limite del 2,5% dell’investimento)”. Per le stazioni appaltanti italiane, si apre una fase di revisione obbligatoria: i bandi di finanza di progetto dovranno essere ridisegnati per garantire che chi vince sul campo (per prezzo e qualità) ottenga effettivamente l’appalto”. E per le aziende che hanno subito la prelazione? “Questa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea- conclude Fortunato – apre scenari di risarcimento del danno e di annullamento di aggiudicazioni non ancora cristallizzate”. Come quelle avviate, tra mille polemiche, dal comune di Gaeta.