Comandante dei vigili di Formia, il Cds non concede la sospensione della sentenza di rimozione

FORMIA – Un altro ed inverosimile colpo di scena ha arricchito nella giornata di giovedì 25 giugno la controversia giudiziaria che vede contrapposti da alcuni anni ormai il sindaco di Formia Gianluca Taddeo da una parte e l’ex Comandante della Polizia Locale del comune Rosanna Picano. Il Tar del Lazio, sezione di Latina, con la sentenza numero 380/2026 pubblicata lo scorso 8 aprile aveva, per certi versi, riabilitato la storica Comandante Picano annullando innanzitutto tutti gli atti amministrativi adottati preliminarmente per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi e soprattutto il decreto sindacale numero 3/2025 con cui il sindaco di Formia, al termine di una selezione fiduciaria indetta ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo numero 267/2000, sostituiva la Picano – “esiliata” nell’anonimato settore Affari Generali del comune – con la funzionaria del comune di Gaeta Giuseppina Sciarra. Mercoledì era molto atteso il pronunciamento della quinta sezione del Consiglio di Stato (presidente Lotti) chiamato a discutere l’appello presentato dal comune di Formia attraverso Maurizio Danza. Tutti attendevano la costituzione nel giudizio della dottoressa Sciarra che in effetti c’è stato ma in maniera clamorosa è stata eccepita l’inammissibilità dell’appello del comune di Formia dal legale dell’ex Comandante Picano, l’avvocato Luca Scipione, e sottoposta al secondo grado della magistratura amministrativa chiamata ad emettere o meno una sospensiva alla sentenza del Tar pubblicata due mesi e mezzo fa.

L’avvocato Scipione in 31 pagine di memoria difensiva, difatti, chiedeva la conferma della sentenza del Tar attraverso una ricca ricostruzione storica illustrando essenzialmente in otto punti le ragioni per le quali la dottoressa Picano deve tornare al suo posto di comando della Polizia Locale del comune di Formia. Il primo è stato quello che ha costituito l’asse portante della eccezione di inammissibilità dell’appello del comune di Formia proposto al Consiglio di Stato. Il motivo? L’avvocato Danza ha notificato l’appello del comune di Formia al legale sbagliato della controinteressata, dunque della neo dirigente Giuseppina Sciarra per la quale – a quanto pare – dopo il danno (sentenza negativa del Tar) si è aggiunta la beffa (del Consiglio di Stato) . Ma cosa è avvennuto? L’ha scoperto l’avvocato Scipione vestendo i panni di Sherlock Holmes. Il Comune avrebbe dovuto informare del suo appello la dottoressa Sciarra (in base al primo comma dell’articolo 330 del Codice di procedura civile) perché destinataria – come detto – della nomina a dirigente della Polizia Locale grazie al decreto sindacale numero 3 del 3 febbraio 2025. Secondo la ricostruzione dell’avvocato Scipione la notificazione dell’impugnazione alla dottoressa Sciarra doveva “avvenire presso il suo procuratore (l’avvocato Danilo Alfieri) “costituito nel giudizio di primo grado e risultante pure dalla sentenza appellata”.

E invece – clamoroso al Cibali – l’appello proposto dal comune di Formia avverso la sentenza del Tar è stato notificato alla controinteressata dottoresssa Sciarra “non presso l’avvocato Danilo Alfieri, procuratore costituito nel giudizio dinanzi al Tar di Latina e risultante pure dalla decisione appellata, ma, senza neppure avere previamente eseguito una notifica a quest’ultimo non andata a buon fine, all’indirizzo pec di un altro difensore non munito di mandato, che con comunicazione informale a mezzo pec del 30 maggio 2026 ha rappresentato al procuratore del comune di Formia avvocato Maurizio Danza, costituito nel giudizio di primo grado, e per conoscenza al procuratore della della controinteressata avv. Danilio Alfieri e alla stessa dott.ssa Giuseppina Sciarra di essere il nuovo difensore di quest’ultima e di notificare alla sua pec l’eventuale atto di impugnazione”. La dott.ssa Picano ha appreso solo l’8.6.2026 il nome del nuovo legale della dottoressa Sciarra che avrebbe dovuto ricevere l’appello del comune di Gaeta. Si tratta di uno degli amministrativisti della provincia di Latina, l’avvocato Giuseppe Gallinaro, fratello dell’attuale assessore Luca e dell’ex dirigente del settore bilancio del Comune di Gaeta, Maria Veronica. In effetti la dottoressa Sciarra si è costituita in giudizio con il suo nuovo legale – la nomina dell’avvocato Alfieri nominato il 13 febbraio 2025 è stato nel frattempo revocata – l’8 giugno scorso ma questa corsa contro il tempo è stata inutile perché “inidonea a sanare l’anzidetta inesistenza della notifica”
Scappati i buoi, l’avvocato Danza ha provato a chiudere il recinto ma ha dovuto far fronte al muro oppostogli dal presidente Lotti: niente sospensiva alla sentenza del Tar (che dunque resta efficace ed in vigore) e arrivederci al 5 novembre 2026 quando il Consiglio di Stato deciderà nel merito l’appello proposto dal comune di Formia e le eccezioni, anche di inammissibilità, sollevate dalla difesa della dott.ssa Picano.
Un passaggio delicatissimo della memoria dell’avvocato Scipione è contenuta nel suo finale quando lascia presagire un coinvolgimento della Procura della Repubblica di Cassino (l’ex comandante Picano, assistita in questo contenzioso dall’avvocato Giuseppe Masiello e dallo stesso avvocato Luca Scipione, è in attesa del pronunciamento del giudice del lavoro del Tribunale circa la sua richiesta di reintegro nel suo vero posto di lavoro). “Del resto, contrariamente a quanto evidenziato dall’appellante, il comune di Formia, in totale inosservanza e spregio della sentenza appellata e dei suoi effetti, sta, come se le decisioni giudiziarie non avessero nessun valore e sebbene il decreto sindacale n. 3/2025 sia stato annullato in parte de qua (sic!!), continuando a fare svolgere le funzioni di dirigente della Polizia Locale alla dott.ssa Sciarra, la quale, dunque, le sta indisturbata arbitrariamente esercitando, come comprovato dalle determine e dalle ordinanze successive all’8.4.2026 prodotte in atti”
Parole forti che – secondo quanto trapela dal comune di Formia – potrebbero motivare il sindaco Taddeo a congelare l’incarico fiduciario con la dottoressa Sciarra e incaricare, attraerso una convenzione last minute, l’attuale dirigente (e non Comandante come la dottoressa Picano) del Comune di Gaeta Annamaria De Filippis.

Resta dunque attuale il contenuto delle quindici pagine della sentenza dei giudici amministrativi di Latina – presidente Donatella Scala, estensore Francesca Romano – che costituiscono una severa censura sull’operato dell’amministrazione formiana in tema di gestione del personale arrivando ad evidenziare una serie “di macroscopici errori” che ora avranno un effetto risarcitorio e politico ad un anno circa dalle elezioni amministrative. Il Tar aveva annullato tutto quello che avrebbe dovuto rendere carta straccia. Per il primo grado della magistratura amministrativa il peccato originale è stato commesso il 4 luglio 2024 quando la Giunta con la delibera 128 approvò il nuovo assetto organizzativo prevedendo 8 settori. Sin qui tutto nella norma con una particolarità che il Tar ha fatto rilevare allegando una serie di considerazioni giurisprudenziali e giuridiche. Una su tutte: la “Polizia Locale” per le mansioni e il ruolo che svolge deve avere una propria autonomia. Non può essere incluso in un settore in cui campeggiano anche e tra gli altri gli Affari Legali, il Suap, il commercio e le attività Produttive e, successivamente, sono state affiancati i Servizi sociali, lo sport e l’agricoltura. Insomma non ci può essere un nesso tra il controllore (la polizia locale) ed il controllato (sportello unico per le attività produttive. A questo peccato originale – secondo il Tar – ne sono seguiti degli altri. Anche se di minore entità. Non è un caso che il primo grado della magistratura amministrativa aveva annullato il decreto sindacale numero 3 del 2 febbraio 2025 che assegnava alla dottoressa Sciarra – al termine di una selezione fiduciaria – l’incarico di dirigente di un maxi settore in cui c’era di tutto e di tutto, compresa la Polizia locale. Il Tar aveva riabilitato la dottoressa Picano semplicemente perché dalla seconda metà degli anni novanta è stata prima vice e poi (dal 1 maggio 1998) Comandante effettiva del corpo di Polizia Municipale. Non venne investita di alcuna nomina. Vinse due distinti concorsi pubblici con queste mansioni che il comune espletò dopo aver approvato il 28 aprile 1997 con la delibera consiliare numero 30 il regolamento (tuttora in vigore) istitutivo del corpo di Polizia municipale sulla scorta di una precisa legge regionale, la numero 20/90.

La fretta fa partorire sempre i gattini ciechi e il Tar nelle sue quindici pagine di sentenza lo diceva e, soprattutto, lo scriveva: il comune se avesse voluto mettere a capo della propria Polizia Locale un semplice dirigente piuttosto che un comandante graduato avrebbe dovuto revocare la delibera consiliare con cui si era dotato di un Comando e non – come detto – di un semplice settore. Tradotto: la dottoressa Rosanna Picano era e resta un “dirigente-comandante di Polizia Municipale” mentre la sua sostituta, la dottoressa Giuseppina Sciarra è soltanto “un dirigente amministrativo” non vincendo il concorso che ha permesso alla Picano di stare al suo posto “per lunghi 25 anni” – sottolinea il Tar nella sua sentenza La dottoressa Sciarra ed il Comune di Formia avevano provato a difendersi affermando come la Comandante Picano, impugnando delibere e atti di macro organizzazione interna al comune di Formia, non ne abbia beneficiato perché dirigente era e dirigente è rimasta. Secondo il Tar la dottoressa Picano non doveva essere rimossa perché il comune di Formia, così facendo, ha violato la legge regionale numero 1 del 13 gennaio 2005 che in materia di polizia locale stabilisce che le “funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali medianti i corpi e i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti”. Ancora il Tar nelle sue 15 pagine di motivazioni aveva aggiunto il contenuto di una sentenza del Consiglio di Stato nel settembre 2000: “Il corpo di polizia municipale è un’entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune. Semmai il loro esercizio, in caso di assenza di un comandante, dipende solo dal sindaco e dall’assessore da lui delegato. La Polizia Locale, una volta eretta in un corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella fattispecie come sezione) in una struttura burocratica – scrive il Tar – più ampia (in un settore amministrativa)”.