È stata illegittima la decisione del Comune di San Cosma e Damiano di aderire nel corso della seconda metà del 2025 alla Futuro Rifiuti zero, la società municipalizzata dei Comuni di Formia – e sino a qualche mese prima – di Ventotene impegnata nell’attività di gestione del ciclo dei rifiuti. A questa clamorosa e severa presa di posizione è giunta la prima sezione del Tar di Latina che ha annullato una pioggia di provvedimenti con cui il comune aurunco, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Principe, aveva prima affidato il servizio alla Rfz per poi aderirvi “acquistando” le quote (pari al 3% per un valore di 42mila euro) che in passato deteneva il comune di Ventotene. La sentenza firmata dai giudici amministrativi Donatella Scala (in qualità di presidente di sezione), Valerio Torano e Francesca Romano (consiglieri) è una miscellanea di rimproveri alla condotta gestionale del comune di San Cosma e Damiano perché, nonostante un regolare appalto vinto dalla ditta “Ambroselli Maria Assunta” per lo svolgimento di raccolta e trasporto dei rifiuti e l’affidamento al Centro servizi Ambientali di Castelforte del servizio di trattamento e recupero della stessa immondizia, ha deciso di mettere alle porte le due imprese di proprietà delle famiglie Giuliano-Ambroselli quando le stesse avevano entrambe un incarico in scadenza al 30 novembre e al 31 dicembre scorsi. Il Tar in 22 pagine stigmatizza l’operato della Giunta del sindaco Franco Taddeo e condanna lo stesso comune di Santi Cosma e Damiano al pagamento di una somma di 50mila euro “oltre gli interessi legali dalla manutenzione delle relative somme sino al soddisfo”. Insomma Il Tar, pur respingendo l’originaria richiesta danni avanzata dalle due imprese di Castelforte sviluppata poi nei motivi aggiunti, ha accolto di fatto la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso principale. Il primo grado della magistratura amministrativa ha invitato il comune di San Cosma e Damiano al pagamento dei 50mila euro per i danni provocati perché per ogni giorno di ritardo si devono poi calcolare gli interessi di legge. La sentenza ha censurato poi lo stesso nuovo soggetto incaricato del servizio, la Frz. La società municipalizzata del comune di Formia (assistita dall’avvocato Vittorina Teofilatto) aveva pensato bene, attraverso alcune determinazioni dirigenziali del suo amministratore unico Raffaele Rizzo, di conferire i rifiuti indifferenziati del comune di San Cosma nell’impianto della Rida Ambiente (ad oltre cento chilometri di distanza) piuttosto che nel sito di trattamento meccanico biologico autorizzato dalla Regione Lazio al Csa che dista dai confini del comune di Santi Cosma e Damiano poco meno di…un chilometro. Si tratta di scelte discutibili – secondo il Tar – anche se il Comune di San Cosma e Damiano si è difeso nel giudizio affermando che l’incarico conferito al Csa (con un ulteriore impegno di spesa di 140mila euro) avrebbe esposto il comune ad un aggravio dei costi per l’aumento dei quantitativi dei materiali da conferire in discarica. Da qui la scelta politica – il comune di San Cosma e Damiano è guidato da Franco Taddeo, zio del primo cittadino di Formia, entrambi di Forza Italia – di scegliere la Frz perché occupandosi in house di tutto – dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati – avrebbe permesso allo stesso comune di beneficiare, grazie ad un “periodo sufficientemente lungo” – di un “ammortamento degli investimenti nel rispetto dei principi della sostenibilità economica e della flessibiltà operativa e gestionale. I giudici amministrativi sostengono che la ditta Ambroselli, destinataria di una proroga (dal 16 agosto al 30 novembre 2025) in attesa che venisse sostituita dalla Frz, non doveva subire questo trattamento perché il comune di San Cosma e Damiano, violando la legge sulla trasparenza (241/1990) ed il Codice degli appalti, ha “operato in assenza di una situazione di necessità e di urgenza…con motivizioni insufficienti e contradditorie”. Si tratta, quest’ultima, di una considerazione che ha caratterizzato il conferimento dell’incarico alla Rida Ambiente difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco e Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides. Secondo il Tar l’operato dell’amministratore della Frz Rizzo sarebbe stato contraddistinto da “un eccesso di potere, errore e travisamento dei fatti, motivazione insufficente e contradditoria e da una disparità di trattamento”. Perché? Stipulando il contratto con la Rida Ambiente non “renderebbe noti (nemmeno sinteticamente) i parametri di valutazione adottati ed il metodo utilizzato per ritenere più conveniente l’offerta di Rida rispetto a quella del Csa”.
La gestione del comune è stata un po’ pasticciona ed il Tar lo scrive quando quantifica i danni risarcibili subiti dal Csa: “La società ricorrente lamenta il danno da mancato utile che l’impresa avrebbe conseguito se il servizio di trattamento e recupero rifiuti non fosse stato a lei illegittimamente sottratto nel periodo compreso tra il 16 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025. Come emerge dalla relazione peritale depositata in atti dalla ricorrente, il danno è stato quantificato utilizzando i dati contabili derivanti dal bilancio di esercizio e dati tecnici sui quantitativi dei rifiuti trattati ritenuti attendibili e rappresentativi, “in particolare sono stati presi in considerazione i ricavi che il Comune di Santi Cosma e Damiano ha generato al Csa nell’anno 2025 (dal 01.01.2025 al 15.08.2025) per euro 211.389,80. Facendo una stima, i ricavi che la società avrebbe generato nel periodo 16.08.2025- 31.12.2025 ammontano ad euro 128.510,10. Nonostante il servizio è stato interrotto il Csa ha sostenuto comunque dei costi che hanno gravato sul bilancio societario”. Il totale dei costi elencati ammonta ad euro 3.710.323,72. Considerando la percentuale di incidenza del Comune di Santi Cosma e Damiano la società Csa ha sostenuto costi per euro 41.741,14. La richiesta, pertanto, di liquidazione di 50.000 a titolo di danno per mancato guadagno nel periodo considerato in cui la ricorrente non ha potuto svolgere il servizio per il quale era stata incaricata, in virtù della determinazione n. 112 del 2025, appare a questo collegio equa e corrispondente alle quantificazioni prospettate nella relazioni del ricorrente”.