La dirigente Zannella rimane a Sabaudia, il provvedimento dell’Usr Lazio

SABAUDIA – Tutto come prima. Da martedì 1 settembre l’istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia continuerà ad essere guidato dalla Professoressa Miriana Zannella. A sentenziarlo attraverso una dettagliata ordinanza di ben sette pagine è stata il giudice del lavoro del Tribunale di Latina Simona Marotta che al fotofinish ha annullato il provvedimento emesso dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio (competente – come si ricorderà -per la gestione degli incarichi e nomine dei dirigenti scolastici) con cui la professoressa Zannella veniva trasferita, a decorrere appunto dal 1 settembre 2026, presso l’istituto comprensivo numero 12, in località Borgo Faiti, a Latina.

L’iniziativa legale della dirigente Zannella, sostenuta dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Gianni Bove, è stata titanica e, soprattutto, contro il tempo. L’ordinanza della dottoressa Marotta, di fatto, ha annullato un altro decreto dell’Usr che, dopo il trasferimento della Zannella a Latina, nominava al posto la professoressa Giuseppina Izzo. Il giudice del lavoro ha condiviso innanzitutto il ricorso della Zannella che, presentando lo scorso 22 luglio un ricorso d’urgenza secondo quanto prevede l’articolo 700 del Codice di procedura civile, invocava “la ricorrenza di pregiudizi gravi e irreparabili”. La ricorrente, a sostegno di questa audace iniziativa legale, ha dedotto di aver presentato istanza di conferma dell’incarico di dirigente scolastico (iniziato il 1 settembre 2024 ed in scadenza 31 agosto 2027) presso la sede ricoperta sinora, e dunque, il “Giulio Cesare” di Sabaudia.

Avvocato Gianni Bove
Avvocato Gianni Bove

Precisava pure di aver contestualmente presentato distinta domanda di assegnazione/mutamento d’incarico per il prossimo anno scolastico, il 2026/2027, indicando esclusivamente due sedi di preferenza nel Comune di Terracina, l’”IIs”Bianchini-Filosi ed il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” per ragioni di salute personale (beneficiando dell’articolo 3, comma 1, della legge 104/1992) e per garantire l’assistenza ai genitori familiari disabili, residenti appunto nel comune di Terracina. E invece a sorpresa la professoressa Zannella “è risultata trasferita d’ufficio ed assegnata presso l’istituto comprensivo “numero12 Borgo Faiti” di Latina, “mai indicata tra le preferenze e sede più lontana dalla residenza dei genitori disabili”. Il Giudice del Lavoro è stata chiara su un punto riscontrando, quanto al fumus boni iuris, “l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica regionale che, in difetto di disponibilità delle sedi richieste in Terracina, non poteva convertire la domanda volontaria di mutamento in un trasferimento coattivo verso una sede non richiesta, attesa la presenza di un incarico triennale non ancora scaduto e di una previa domanda di conferma nella sede di Sabaudia”.

Il Tribunale ha accertato la violazione della circolare dello stesso Ufficio scolastico regionale del Lazio del19 giugno scorso che, nelle operazioni di conferimento degli incarichi, aveva “imposto il rispetto della disciplina della legge 104/1992 fissando specifici criteri di priorità nonché la violazione dell’articolo 21 della stesse 104 ed il difetto di motivazione. Quanto al periculum in mora, la professoressa Zannella nel ricorso degli avvocati Cardillo Cupo e Bove aveva rappresentato “la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile alla propria sfera personale e familiare, atteso che, nelle more della definizione del giudizio di merito e tenuto conto dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’immediata esecuzione del trasferimento, da un lato, impedirebbe la tempestiva ed effettiva assistenza al suo nucleo familiare e, dall’altro, comporterebbe la disarticolazione dell’assetto organizzativo presso l’istituto di attuale titolarità con nocumento alla continuità lavorativa”.

Il Ministero dell’Istruzione del Merito si è costituito in giudizio attraverso ben tre legati (gli avvocati Franco De Luca, Sonia Sementilli e Maria Carla Guastalegname) e con una memoria difensiva aveva contestato la fondatezza del diritto cautelando per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare. Ma perchè? Che la professoressa avesse incontrato qualche problemino nel corso dell’ultimo anno scolastico nei rapporti con qualche docente e rappresentante del personale Ata lo aveva segnalato lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito arrivando a giustificare il trasferimento della dottoressa Zannella “come un atto dovuto e necessario, finalizzato al ripristino del buon andamento e della legalità nell’Istituzione scolastica al fine di neutralizzare una situazione di conflittualità endemica potenzialmente pregiudizievole non solo per la serenità del personale docente e Ata, ma anche per la continuità l’efficacia dell’azione amministrativa e dell’offerta formativa”. L’Usr aveva sostenuto questo provvedimento punitivo anche sulla scorta di un procedimento ispettivo dello stesso Ministero avviato nei confronti della dottoressa Zannella che, caratterizzato dall’acquisizione di elementi di natura documentale, dichiarativa e audiovisiva- aveva evidenziato come il “contesto istituzionale risultasse complessivamente compromesso (la dimensione comunicativa della dirigente si era rivelata incompatibile con i doveri di equilibrio, riserbo e decoro istituzionale propri del ruolo dirigenziale) così come lo erano le relazioni interpersonali che avevano determinato, soprattutto presso la scuola secondaria di secondo grado, un ambiente lavorativo percepito come ostile”. Parole pesanti come una pieta appuntita che hanno dovuto far fronte alla mancata assegnazione di una delle due sedi indicate dalla preside presso il Comune di Terracina. Il Ministero ne ha evidenziato l’indisponibilità risultando già assegnate a Dirigenti titolari con l’incarico in scadenza al 31 agosto 2027 (come quello della Zannella al “Giulio Cesare” di Sabaudia) e al 31 agosto 2028.

Il giudice Marotta ha bacchettato il Ministero dell’istruzione non considerando “condivisibili le deduzioni offerte…in quanto il mutamento della sede qui contestato non sorretto da una effettiva motivazione nè da una chiara base normativa regolamentare e presenta evidenti tratti di manifesta irrazionalità”.
In effetti la circolare ministeriale del 19 giugno 2026 (in atti), nel disciplinare le operazioni di mobilità e conferimento degli incarichi, individua le varie fasi e si limita a prevedere, alla lettera E il “mutamento d’incarico in casi eccezionali” (nell’ambito della quale deve ascriversi la presente vicenda), senza tuttavia individuare espressamente un potere di trasferimento d’ufficio del dirigente scolastico, in costanza di contratto individuale, per ragioni organizzative analoghe a quelle successivamente prospettate in giudizio. Nè, allo stato, appare chiaramente individuata dall’Amministrazione una disposizione normativa o contrattuale attributiva di tale specifico potere nei termini in cui esso è stato concretamente esercitato. Del resto, proprio la natura eccezionale e derogatoria di tale fase rende necessario, ad una prima delibazione, un rigoroso accertamento sia della fonte del potere esercitato sia della concreta sussistenza delle condizioni che ne giustificano l’utilizzo”.

Ma l’ufficio scolastico regionale aveva giustificato il suo provvedimento di trasferimento della dottoressa Zannella stigmatizzando la presunta “grave compromissione del clima relazionale e organizzativo” da parte della dirigente dell’omnicomprensivo di Sabaudia. Il Tribunale di Latina è stato caustico nel definire tardive le giustificazioni esposte dall’Amministrazione scolastica regionale semplicemente perchè “appaiono emergere per la prima volta in sede processuale. Ne consegue che, allo stato degli atti, risulta assai dubbio che il provvedimento impugnato fosse originariamente assistito da un adeguato apparato motivazionale idoneo a rendere conoscibili all’interessata i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del mutamento dell’incarico”.

Tradotto, se la preside Zannella avesse appreso quanto (di negativo) aveva scritto gli ispettori del Ministero Valditara avrebbe potuto – come prevede la norma – replicare fornendo la sua personale versione sui presunti fatti ed ipotesi contestati…per dipiù a fronte di “un corredo documentale assai scarno” – aggiunge il giudice Marotta. Se la professoressa Zannella,infine, fosse stata trasferita all’istituto “Numero 12” di Borgo Faiti avrebbe procurato “un grave pregiudizio della perdita della continuità dell’incarico dirigenziale ancora lontano dalla sua naturale scadenza, la perdita della realizzazione degli obiettivi professionali programmati; tutti interessi connessi alla salvaguardia della propria posizione professionale nel contesto lavorativo di riferimento. E dulcis in fundo il Tribunale di Latina ha condannato l’ufficio scolastico regionale alla “refusione nei confronti della ricorrente delle spese processuali che si liquidano in €4.227,00 oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, oltre al contributo pari a 259 euro”. “Quello annullato è stato un provvedimento ingiusto e immotivato- hanno commentato gli avvocati Cardillo Cupo e Bove – L’ordinanza del giudice giunge esattamente a ridosso di comunicati stampa di organismi sindacali che sembrano aver confuso l’istruzione con altro. La Professoressa Zannella è un dirigente illuminato, con grande esperienza e professionalità, e continuerà a svolgere l’importante lavoro sino ad oggi portato avanti insieme ai docenti dell’istituto Giulio Cesare, per garantire agli studenti percorsi formativi di assoluto livello e la continuità scolastica indispensabile per formare le nuove generazioni.”- hanno concluso i due legali.