Lottizzazione edilizia a Ponza bloccata dal Tar

PONZA – Evitata una speculazione edilizia in una zona archeologica così prevede il Piano regolatore generale dell’isola. Lo hanno scritto in una chilometrica sentenza i giudici amministrativi della prima sezione di Latina del Tar che, dopo 10 anni, hanno posto fine – almeno per ora – ad un durissimo contenzioso tecnico amministrativo. La cooperativa edilizia “La Tartana” aveva impugnato al primo grado della magistratura amministrativa il diniego del Settore Urbanistica del Comune che il 10 maggio 2016, a quasi un anno dalla presentazione della richiesta, aveva rigettato l’istanza di ottenere il permesso a costruire otto villette a schiera, per una superfice lorda abitabile complessiva di quasi 500 metri quadrati, in una delle aree più vincolate dal punto di vista archeologico di Ponza, quella di via della Montagna, nei pressi della spiaggia di Chiaia di Luna.

La prima sezione del Tar di Latina – presidente Donatella Scala, consiglieri Valerio Torano e Roberta Mazzullo – ha condiviso appieno la memoria difensiva del comune di Ponza che si è costituita nel giudizio amministrativo attraverso l’avvocato Giacomo Mignano. Il progetto di lottizzazione è stato bocciato essenzialmente per due motivi. Il primo ha riguardato un deficit di sicurezza pubblica legato alla mobilità e alla sosta. La società edilizia “La Tartana” proponeva di realizzare un nuovo insediamento abitativo con un numero davvero ristretto di stalli per la sosta, in contrasto con le previsioni della legge “Tognoli” ed utilizzando una strada di collegamento del comune di Ponza che, avendo una larghezza da un metro e 40 centimetri ad un metri di 70 centimetri, non è “ampliabile in considerazione della presenza di preesistenti manufatti di proprietà di soggetti terzi”.

Il Tar è arrivato a questa conclusione dopo aver invitato il comune isolano a verificare la fattibilità di un potenziamento viario e stradale della zona e ha opposto un “disco rosso” al progetto perché, prevedendo “un ulteriore e notevole incremento di pesi urbanistici in una zona fortemente edificata”, avrebbe interessato direttamente una delle aree tutelate dell’isola sotto il profilo archeologico secondo quanto prevede il vigente piano regolatore generale dell’isola. Il progetto -hanno scritto i giudici del Tar accogliendo la memoria dell’avvocato Mignano-avrebbe dovuto conseguire la preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologica che, in effetti,….non è mai arrivata. La coop edilizia ponzese nel contenzioso davanti il Tar è stata assistita dagli avvocati Sergio Cammareri e Pier Luigi Ciotti, ha provato ad inquadrare questo ipotizzato insediamento urbanistico nell’ambito di uno strumento contemplato dal Prg del comune di Ponza che, denominato “Zto B1 “ridimensionamento edilizio”, non esclude la necessità di far fronte ai nuovi pesi urbanistici previsti dalla edificazione proposta il 1 luglio 2025.

Il Tar di Latina, alla luce delle contestazioni dell’avvocato Mignano, ha sottolineato come il progetto presentato “preveda ulteriore e notevole incremento di pesi urbanistici in una zona fortemente edificata (diversamente non si avrebbe la destinazione B1), senza produrre alcun riferimento all’esigenza di dotazione minima e inderogabile di standard urbanistici così come disposto dal Decreto Ministeriale 1444/68. Peraltro tale Dm, la cui portata innovativa è confinata a quel determinato periodo storico, risulta largamente superato (nelle prescrizioni minime) dalla prassi urbanistica sviluppatasi negli ultimi decenni, lasciando al requisito “minimo inderogabile” la sola funzione di riferimento oggettivo e inderogabile”. Il Tar ha dato ragione al diniego espresso nel 2016 dall’allora amministrazione comunale guidata da Piero Vigorelli: “In virtù delle competenze assegnate dalla normativa vigente al Comune a cui è demandato il compito di garantire l’ordinato sviluppo del proprio territorio, si ritiene di primaria importanza garantire la dotazione degli standard urbanistici in presenza di progetti finalizzati all’incremento degli abitanti insediati in una determinata area.La dotazione minima degli standard è risultata, inoltre, del tutto inadeguata a far fronte ai pesi urbanistici che il prospettato intervento trasferisce sul contesto territoriale di riferimento, il cui livello di congestione non viene certamente agevolato dall’ulteriore carico urbanistico progettato”.

Il Tar ha affiancato il suo “no” a quello del comune di Ponza per la realizzazione di questo insediamento urbanistico replicando in questo modo alle integrazioni normative della coop ricorrente: “Né il Testo Unico per l’Edilizia né le norme di attuazione al Prg del comune, subordinerebbero il rilascio del titolo edilizio all’esistenza di una strada comunale di accesso al lotto oggetto di intervento che abbia una ampiezza coerente con l’aggravamento del carico urbanistico connesso all’intervento edificatorio proposto. La normativa in parola si limiterebbe, infatti, a condizionare l’assentibilità del progetto all’accertamento circa la conformità dello stesso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Tali previsioni non contemplerebbero la necessità dell’esistenza/adeguatezza della viabilità di accesso al terreno da edificare. Eventuali restringimenti a carico della strada comunale, da parte di terzi, non potrebbero essere legittimamente opposti a sostegno del diniego, a detrimento della posizione giuridica della ricorrente, essendo esclusiva responsabilità del Comune garantirne la piena fruibilità da parte della collettività.