FORMIA – Omissione d’atti d’ufficio e usurpazioni di pubbliche funzioni. Sono le ipotesi di reato che l’ex Comandante della Polizia Locale del comune di Formia Rosanna Picano evidenzia in un esposto inviato al capo della Procura di Cassino Carlo Fucci, alla Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella , ai comandi provinciale di Guardia di Finanza e Carabinieri, alla Questura e all’Autorità nazionale anti corruzione. L’alta dirigente, che ha indirizzato la sua denuncia sottoscritta dall’avvocato Luca Scipione anche al sindaco Gianluca Taddeo, all’attuale dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e alla segretaria comunale nella doppia veste di responsabile della prevenzione e della trasparenza Marina Saccoccia, lamenta la mancata esecuzione della sentenza del Tar-sezione di Latina numero 380/2026 che, pubblicata l’8 aprile scorso, aveva annullato una “valanga” di atti amministrativi adottati dalla Giunta formiana (tra determine dell’ufficio personale e delibere di Giunta) che portarono al suo trasferimento presso un altro settore, quello degli Affari generali, dell’ente ed il decreto numero 3/2025 con cui il sindaco Gianluca Taddeo nominò al suo posto, al termine di una selezione fiduciaria disciplinata dall’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, la funzionaria del Comune di Gaeta Giuseppina Sciarra. La dottoressa Picano evidenzia nell’esposto come la neo responsabile della Polizia locale Sciarra continui a firmare determine dirigenziali e ordinanze nonostante il Consiglio di Stato nei giorni scorsi abbia respinto la richiesta del comune di sospendere l’efficacia della sentenza del Tar numero 380 e abbia fissato il giudizio di merito al 5 novembre prossimo. La Procura di Cassino è stata investita di questa querelle perché a dire dell’avvocato Scipione il Comune di Formia, nonostante la sentenza numero 380/2026 del Tar di Latina sia stata dichiarata “immediatamente esecutiva”, “avrebbe dovuto a partire dalla data di pubblicazione (l’8 aprile scorso) dare esecuzione alla sentenza sin da subito, adottando tutti i comportamenti e gli atti necessari”.
E non è un caso che nella sentenza del Tar numero 380/2026, inoltre, “analogamente a quanto statuito in tutte le sentenze dei giudici amministrativi, viene prescritto nel dispositivo “Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. Insomma quello dei giudici amministrativi di Latina fu un ordine “impartito al Comune, rispetto a cui il mancato compimento degli atti amministrativi occorrenti per dare immediata esecuzione alla sentenza integra il rifiuto di atti di ufficio sanzionato dall’articolo 328 del vigente Codice penale”. Il Comune di Formia non poteva non sapere e l’avvocato Scipione per conto della dottoressa Picano in un altro passaggio inviato alla Procura di Cassino, alla Prefettura, alle forze dell’ordine e all’Autorità anti corruzione: “Il Comune di Formia e, in particolare, chi per esso ha il potere materiale di agire (il sindaco Gianluca Taddeo, ndr) è stato sempre pienamente consapevole della sentenza numerop 380/2026 del Tar di Latina, di quanto deciso con la stessa e dell’ordine ivi impartito di darvi esecuzione in quanto in data 8.4.2026 la anzidetta sentenza è stata ritualmente notificata dalla dottoressa Picano Rosanna al Comune di Formia, in persona del Sindaco e alla dottoressa Giuseppina Sciarra presso i rispettivi procuratori domiciliatari costituiti nel giudizio di primo grado.
Un affondo ben delineato si evidenzia nell’esposto quando si legge che..”Nessun atto, invece, è stato compiuto dal Comune di Formia per dare esecuzione alla sentenza numero 380/2026 del Tar di Latina, avendo, di contro, la dottoressa Giuseppina Sciarra continuato ad adottare, dopo la pubblicazione della sentenza, numerosi atti (determine e ordinanze) propri della competenza del dirigente della Polizia Locale, rispetto a cui si rammenta quanto previsto e sanzionato dal comma 2 dell’art. 347 del codice penale “Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle”. E non è finita. Il Comune di Formia, con un mandato conferito dal Sindaco ad un legale di fiducia (l’avvocato Maurizio Danza), “comprovando in tal modo la sua piena conoscenza della sentenza n. 380/2026 del Tar di Latina”, ha appellato al Consiglio di Stato la stessa di primo grado chiedendo contestualmente la sospensione della sua esecutività La Sezione Quinta del Consiglio di Stato, a cui era stato assegnato l’appello proposto dal comune di Formi, aveva fissato l’udienza in camera di consiglio il 25 giugno scorso per la discussione della domanda di sospensione della esecutività della sentenza n. 380/2026. Prima dello svolgimento dell’udienza per la discussione in camera di consiglio della domanda di sospensione della esecutività richiesta dal Comune di Formia, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha fissato il 18 giugno scorso l’udienza al 5 novembre prossimo per la discussione nel merito dell’appello proposto dall’amministrazione comunale. E al decimo punto l’avvocato Scipione torna a polemizzare con il sindaco di Formia.
All’udienza del 25 giugno per la discussione della domanda di sospensione presentata dal Comune “la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, tramite il suo Presidente, dopo avere acquisito l’informazione dalla difesa dell’appellata dottoressa Picano Rosanna che non avrebbe proposto il giudizio di ottemperanza della sentenza di primo grado (nel verbale riassuntivo è riportato “la difesa della signora Picano Rosanna dichiara che non chiederà l’esecuzione della sentenza del TAR appellata fino alla decisione del merito già fissato”), ha confermato l’udienza del 5 novembre 2026 per la discussione nel merito dell’appello proposto dall’amministrazione comunale “senza sospendere la esecutività della sentenza n. 380/2026 del Tar di Latina.
Insomma la sentenza numero 380/2026 “è, dunque, rimasta esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la conseguenza che il Comune di Formia, attraverso il suo rappresentante legale, ha il dovere di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per darvi immediata e completa esecuzione”. Lo scontro contro il comune di Formia è totale quando viene menzionato un aspetto di cui pochi erano a conoscenza. Nel decreto sindacale numero 6 del 30 giugno 2026 “nello stabilire il dirigente in sostituzione della dirigente del Settore 2 dottoressa Giuseppina Sciarra in caso di assenza dal servizio di quest’ultima, è stato riportato proprio il decreto sindacale numero 3 del 3 febbraio 2025 di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore 2 con espressa indicazione anche nel predetto Settore della Polizia Locale come se non fosse mai stata pubblicata la sentenza di annullamento n. 380/2026 del Tar di Latina” – aggiunge il legale della Comandante Picano. A suo dire non vi sono ragioni alcune che impediscono al Comune di Formia di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per dare immediata e completa esecuzione alla sentenza n. 380/2026 del Tar atteso che il comune di Formia dispone nel proprio organico di un Dirigente-Comandante della Polizia Municipale appartenente allo specifico corpo e di lunga esperienza nella persona proprio della dottoressa Picano Rosanna, la quale è stata assunta, previo espletamento di regolare concorso pubblico, in servizio a tempo indeterminato a decorrere dall’ 1 maggio1998 con la qualifica di “Dirigente – Comandante della Polizia Municipale” e ha ricoperto per circa venticinque anni il ruolo di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Formia istituito con regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 30 del 28 aprile1997. E invece…”attualmente la Polizia Municipale di Formia, sottoposta nella persona della dottoressa Giuseppina Sciarra ad un dirigente amministrativo malgrado anche la sentenza numero 380/2026 del Tar di Latina, è comunque diretta da dipendente che non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, di certo, indispensabile per il Corpo di Polizia Municipale, che svolge servizi di polizia stradale, di polizia amministrativa e anche di polizia giudiziaria; funzioni, queste ultime, possedute dalla Dirigente Comandante dottoressa Picano Rosanna”. Viene richiesto l’intervento della Procura ma anche della Prefettura e della segretaria generale Saccoccia nella veste di responsabile dell’anti corruzione del Comune perché il Corpo di Polizia Municipale “non può essere diretto da un dirigente amministrativo – viene ribadito – privo del ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, a differenza di quanto possiede la comandante Rosanna Picano come prevede l’articolo 12 comma 2 della legge regionale numero 1/2005, da un appartenente allo specifico corpo, come è il caso della Dirigente Comandante dottoressa Picano Rosanna”.
La parte conclusiva della diffida contiene una miscellanea di richieste. Il sindaco Taddeo, per esempio, è stato invitato a fornire “informazioni sugli atti che sono stati compiuti per dare immediata e completa esecuzione a quanto disposto e ordinato dalla sentenza numero 380/2026”. La dottoressa Sciarra, destinataria dell’esposto, invece, è stata diffidata ad “astenersi immediatamente dal compiere e adottare atti in violazione della sentenza n. 380/2026” mentre la stessa segretaria Saccoccia, nel ruolo di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Formia dovrebbe “esercitare, a seguito di quanto rappresentato in tale richiesta, tutti le attività di verifica e controllo proprie della sua funzione”. Istanze che hanno – come detto – diversi destinatari “affinché compiono tutti gli atti e gli accertamenti di loro rispettiva competenza – conclude l’avvocato Luca Scipione – riguardo al compimento degli atti da parte del Comune di Formia per dare immediata esecuzione alla sentenza numero