Arresto del vice sindaco di Sabaudia Secci, la Cassazione annulla l’ordinanza del Riesame

SABAUDIA – Giovanni Secci, ex vice sindaco, assessore al demanio e coordinatore comunale di Forza Italia al comune di Sabaudia, non doveva essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta assegnazione pilotata di otto chioschi alla vigilia dell’inizio dell’estate 2025. Lo ha sentenziato la sesta sezione Corte di Cassazione (presidente Gaetano De Amicis, giudici relatori Emilia Anna Giordano, Paola Di Nicola, Pietro Silvestri e Roberta Lucci) motivando l’annullamento, risale al 18 giugno scorso, dell’ordinanza del Riesame che, a sua volta, aveva confermato la misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale Giuseppe Cario su richiesta della Procura di Latina con l’ipotesi accusatoria di turbata libertà degli incanti .

La Suprema Corte ha chiesto un nuovo pronunciamento da parte dei Giudici del Tribunale della Libertà e i suoi rilievi sono contenuti in una sentenza che, articolata in nove pagine, sarebbe dovuta essere depositata – secondo il legale di Secci, l’avvocato Renato Archidiacono, lo stesso che clamorosamente aveva ricusato davanti la Corte d’Appello il Gip Cario – già due mesi fa, nelle fasi in cui è iniziato il processo con il rito immediato davanti il Tribunale di Latina. La Suprema Corte, in sintesi, ha definito “carente e silente” l’ordinanza del Riesame non facendo emergere “nessun contatto, nessun rapporto, nessun elemento finalizzato a provocare l’esistenza della collusione indicata” tra Secci ed un imprenditore di Latina” (Fabrizio Gallo), la cui decadenza dalla concessione fu poi annullata dal Tar.

Avvocato Renato Archidiacono

Se questa collusione è stata esclusa dalla Cassazione – al punto che l’imprenditore non fu neppure invitato ad una riunione tecnica convocata dal comune di Sabaudia, per la Procura e, successivamente, per il Gip Cario e per lo stesso Riesame Secci “avrebbe voluto sin dall’ inizio favorire alcuni soggetti, direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti aggiudicatari dichiarati decaduti; in tal senso si spiegherebbe l’atteggiamento avuto in relazione al modello di chiosco, alla introduzione di una serie di clausole, alla delibera del 2 maggio 2025 successiva alla riunione tenutasi il precedente 30 aprile, in cui, secondo lo stesso Tribunale del Riesame, sarebbe stato siglato un accordo collusivo. Si tratta di un ragionamento viziato, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere verificato era innanzitutto che una collusione, un accordo collusivo, vi fosse – scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione – Rispetto al segmento di condotta precedente alla riunione del 30 aprile, la prova della esistenza di una collusione è sostanzialmente inesistente, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento a circostanze (le clausole del bando, il superamento del modello del c.d. chiosco tipo) che non solo, per le ragioni indicate nel ricorso, non sono univoche e si prestano a interpretazioni molteplici, ma, soprattutto, rivelano al più l’ intento del ricorrente di favorire, di avvantaggiare alcune imprese; un intento, che, tuttavia di per sé, non rivela affatto un sottostante accordo collusivo. Non ogni condotta favoreggiatrice rivela l’accordo tra il pubblico agente e il soggetto favorito; ciò che deve essere provato è -ammonisce la Cassazione – l’ intesa con il soggetto che da un determinato atto trae vantaggio, ovvero la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzare il pubblico ufficiale e ciò deve essere desunto dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi”.

Che il Riesame debba specificare meglio il suo pronunciamento favorevole sulla conferma dei domiciliari a Secci si registra -come detto – quando il presidente De Angelis -definisce l’ordinanza del Riesame” sul punto è silente, tenuto conto, da una parte, che non è emerso nessun contatto, nessun rapporto personale, nessun elemento volto a comprovare l’esistenza della collusione indicata e, quindi, l’ inquinamento strumentale del procedimento di scelta del contraente, e, dall’altro, che neppure è stato valorizzato un qualsiasi elemento volto nemmeno a comprovare che la decadenza del primo aggiudicatario, seppur successivamente annullata, sia stata disposta in modo strumentale al solo fine di favorire le imprese che si erano classificate come seconde. Né è obiettivamente chiaro quale sarebbe nella specie il “mezzo fraudolento”, cioè l’attività”.

Se il Riesame è stato invitato con un pronunciamento a recepire queste contestazioni della Cassazione – un sollecito è stato formalizzato lunedì dallo stesso avvocato Archidiacono – in questa inchiesta erano stati colpiti da provvedimenti cautelari ai domiciliari i due dirigenti del Comune di Sabaudia, la sorana Elisa Cautilli – difesa dagli avvocati Giulio Mastrobattista, Athena Agresti e Francesco Fedele è tornata in servizio dopo che il Riesame aveva annullato anche il provvedimento di sospensione per un anno dal lavoro – ed il formiano Giuseppe Caramanica, assistito dall’avvocato Massimo Signore. La stessa Cassazione – presieduta dal giudice Gaetan De Amicis relatore il giudice Emilia Anna Giordano – aveva ritenuto fondato il ricorso della Cautilli perché “non sono accertati rapporti diretti né con i precedenti titolari dei chioschi, che sarebbero stati favoriti attraverso la predisposizione su misura del bando di gara né, al di fuori di quelli funzionali, nè attraverso rapporti con il vicesindaco Secci e gli altri amministratori e funzionari comunali (il sindaco Mosca e il dirigente dell’Area tecnica Caramanica), intervenuti nella procedura”.

Quest’ultimo è tornato in libertà senza alcun vincolo ma è rimasto gravato del provvedimento di sospensione dal servizio per 12 mesi che ha deciso di non impugnarle. Il processo con il rito immediato riprenderà il 21 settembre quando le difese decideranno se optare per riti alternativi (la difesa della Cautilli, secondo quanto trapelato, potrebbe chiedere l’abbreviato condizionato, per esempio), saranno sentiti due testi della Procura- agenti della tenenza di Sabaudia della Guardia di Finanza – che svolsero le indagini e sarà nominato anche un perito fonico per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguire durante le indagini.