Gaeta / Concessioni balneari, segnalazione all’Agcm per l’istruttoria da 120mila euro

GAETA, Concessioni balneari – In attesa che la seconda sezione del Tar del Lazio-sezione di Latina renda noto il suo orientamento circa l’accoglimento di un ricorso (discusso venerdì) dell’Autorità garante sulla concorrenza e sul mercato contro l’utilizzo lo strumento dei progetti di finanza per il rinnovo delle concessioni demaniali a numerosi stabilimenti balneari della spiaggia di Serapo, la stessa Agcm è stata informata sugli ultimi due provvedimenti assunti dall’amministrazione Leccese. A mettere in guardia i legali dell’Agcm (gli avvocati Claudia Giardina, Enrico Labella e Gabriele Maria Polito sono stati i consiglieri comunali d’opposizione Franco De Angelis ed Emiliano Scinicariello in ordine alla deliberazione di Giunta numero 309 dell’11 settembre e della Determinazione Dirigenziale del dottor Pasquale Sarao numero 1309 del 9 dicembre scorso. A dire di De Angelis e di Scinicariello la delibera di Giunta numero 309 “sembra presentare evidenti e rilevanti profili di illegittimità. La stessa, infatti, non potrebbe avere – si ritiene – efficacia retroattiva, dal momento che le istanze di progetto di finanza cui fa riferimento risultano essere state presentate in data antecedente alla sua adozione.” Ulteriori elementi di criticità sembrano emergere dalla Determinazione Dirigenziale numero 1309 “che smentisce in modo oggettivo le dichiarazioni rese dal Sindaco, secondo il quale la somma dei 120mila euro non graverebbe sulle casse comunali. Il Sindaco ha affermato, infatti, che l’onere della consulenza sarebbe garantito dai diritti istruttori a carico dei proponenti dei progetti di finanza. In base alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di spesa della pubblica amministrazione, per ogni incarico conferito è obbligatoria l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ai fini di qualsiasi pagamento. Ciononostante, nella citata Determinazione Dirigenziale si afferma espressamente che tale acquisizione non è stata effettuata, poiché ritenuta non necessaria. Si richiama un parere secondo cui la società incaricata (è di Potenza), operando in un presunto regime straordinario, non sarebbe soggetta all’obbligo di presentazione del Durc”. De Angelis e Scinicariello ritengono che tale assunto “richiederebbe, tuttavia, una verifica puntuale e rigorosa circa l’effettiva riconducibilità della società ad un tale specifico regime “straordinario”; ma anche nell’ipotesi – tutta da dimostrare – in cui tale inquadramento fosse corretto, riteniamo che resterebbe comunque fermo l’obbligo per la ditta di produrre una formale dichiarazione attestante la non assoggettabilità all’obbligo di Durc, nonché una dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva. Se fosse confermata l’assenza di tali atti essenziali, l’affidamento dovrebbe risultare, già allo stato attuale, giuridicamente nullo”.

Ulteriori perplessità riguardano, inoltre, l’affidamento di un importo pari a 120mila euro. In primis con particolare riferimento alle “interlocuzioni” richiamate negli atti amministrativi: “Non risulta infatti chiaro come, quando e con quali modalità tali interlocuzioni siano state svolte, né se esse abbiano rispettato i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e tracciabilità imposti dalla normativa sui contratti pubblici, dal momento che non ne è stata allegata alcuna testimonianza.” I due esponenti Dem sottolineano come al punto 3 della determina di Sarao si afferma di procedere alla registrazione dell’accertamento, ma contestualmente le somme pari a 120mila euro non sono attualmente nella disponibilità dell’Amministrazione. “Ci si chiede se un impegno di spesa debba essere ritenuto nullo in assenza della necessaria e preventiva copertura finanziaria. La Determina collega, infatti, questo importo – aggiungono i due esponenti del Pd – ai diritti che dovrebbero essere versati, come già richiamato in precedenza, dai soggetti privati e, al punto 7, subordina il pagamento della società incaricata all’effettivo incameramento di tali somme. Ciò dimostra in modo inequivocabile che l’attestazione di copertura finanziaria è meramente formale e, quindi, dovrebbe ritenersi giuridicamente nulla. Ai fini di un corretto accertamento contabile, riteniamo che l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare preventivamente una formale richiesta di pagamento alle ditte interessate, così da rendere il credito certo, liquido ed esigibile. Tale adempimento, tuttavia, non risulta essere stato effettuato e in mancanza di tale presupposto essenziale, anche l’accertamento contabile risulterebbe privo di fondamento giuridico.”. Un ultimo affondo ha riguardato ancora – e non poteva essere diversamente – il sindaco Cristian Leccese: “Nel dichiarare che i 120mila euro non gravano sulla collettività, evidentemente non ritiene che i soggetti proponenti i progetti di finanza siano anch’essi cittadini e contribuenti (!). È legittimo chiedersi, di conseguenza, se questi proponenti intenderanno versare quelle somme unicamente a condizione che vengano utilizzati dalla società incaricata incaricato con la Determina di cui all’oggetto. È altrettanto legittimo chiedersi – estremizzando il concetto, ma chissà se poi così tanto – se la ricerca di tale società (visto che si parla di un’interlocuzione senza specificare come sia avvenuta) possa essere stata effettuata dagli stessi proponenti dei progetti di finanza”. E non è un mistero della fede.