Azienda Speciale di Terracina, Cisl Funzione Pubblica interpreta diversamente la sentenza

TERRACINA, Azienda Speciale – Sulla reale applicazione del contratto di lavoro agli oltre 100 dipendenti dell’Azienda speciale del comune di Terracina ora litigano gli stessi sindacati. Alla cautele prese di posizione del sindaco Francesco Giannetti, di Fratelli d’Italia e del Pd ora si è aggiunta quella, decisamente dirompente, della Funzione Pubblica della Cisl dopo che il giudice del lavoro del Tribunale di Latina Simona Marotta con un sentenza – definita storica dall’organizzazione sindacale proponente , la Uiltucs di Latina – ha tirato le orecchia allo stesso comune: ai lavoratori dell’Azienda speciale (che gestisce servizi essenziali del comune che vanno dagli asili nido ai centri diurni e all’assistenza alla persona) va applicato il contratto di lavoro del terziario piuttosto che quello degli enti locali. E gli oneri economici sono decisamente più pesanti rispetto a quelli sinora riconosciuti: gli stipendi dovranno essere incrementati così devono essere corrisposte una serie di indennità extra e la 14° mensilità, al momento non percepita con l’applicazione del contratto degli enti Locali. Il segretario Provinciale “Enti Locali” della Cisl Raffaele Paciocca ed il coordinatore territoriale del “Terzo Settore” Leopoldo Gagliardi hanno deciso di prendere le distanze dalle interpretazioni che si stanno diffondendo sul contenuto della sezione Lavoro del Tribunale di Latina.

A loro dire “rischiano di creare confusione tra i lavoratori e di alimentare aspettative non sempre coerenti con il quadro giuridico vigente”. La Funzione Pubblica della Cisl ritiene “doveroso intervenire per fare chiarezza, non per sminuire l’importanza della pronuncia giudiziaria, ma per ricondurre il confronto sul piano del diritto, dei fatti e della tutela complessiva di tutti i lavoratori, evitando semplificazioni che possono risultare fuorvianti. La recente pronuncia del Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto ad un singolo dipendente il diritto all’applicazione di un diverso contratto collettivo e al conseguente recupero di differenze retributive, costituisce – affermano Paciocca e Gagliardi – una decisione pienamente legittima e meritevole di rispetto. Questa sentenza ha efficacia esclusivamente inter partes e riguarda unicamente il rapporto di lavoro oggetto del giudizio”. Per la Cisl la sentenza della dottoressa Marotta “non dichiara illegittimo il contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali, né afferma che questo tipo di contratto non possa essere applicato, in via generale, all’interno delle Aziende Speciali. Il giudice del lavoro, infatti, non valuta i contratti collettivi in astratto né ridefinisce l’assetto contrattuale complessivo di un ente, ma accerta la corretta applicazione del Ccnl in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal singolo lavoratore e alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”.

La Cisl Funzione Pubblica attacca frontalmente Gianfranco Cartisano, il segretario provinciale della Uiltucs quando definisce “giuridicamente scorretto sostenere che la sentenza produca effetti automatici o generalizzati nei confronti di tutti i dipendenti o che determini, di per sé, l’obbligo di applicazione di un unico contratto collettivo all’intera Azienda Speciale. Ogni diversa valutazione richiede specifici accertamenti e non può fondarsi su automatismi privi di base normativa”. La Funzione Pubblica della Cisl ritiene inoltre “doveroso” richiamare il valore e le tutele proprie del Ccnl Funzioni Locali che “rappresenta un contratto pubblico strutturato, stabile e garantista. Si tratta di un contratto che assicura – secondo i due rappresentanti della Cisl – livelli retributivi certi e complessivamente competitivi; forti tutele contro licenziamenti ingiustificati; garanzie in materia di progressioni economiche, diritti sindacali e sicurezza del lavoro; un sistema di regole trasparenti che tutela non solo il singolo lavoratore, ma l’interesse collettivo e la qualità dei servizi. Rappresentare il contratto privatistico come automaticamente “migliore” per i lavoratori costituisce una lettura parziale e fuorviante – aggiungono Paciocca e Gagliardi – La qualità di un contratto non dipende dall’etichetta pubblico o privato, ma dalle tutele concrete che garantisce e dal contesto organizzativo in cui viene applicato. Le Aziende Speciali presentano una natura giuridica articolata, nella quale possono coesistere, in relazione alle funzioni e alle attività svolte, differenti regimi contrattuali. L’eventuale revisione o armonizzazione degli assetti contrattuali non discende automaticamente da singole pronunce giudiziarie, ma deve essere affrontata nell’ambito del confronto sindacale, con responsabilità, trasparenza e attenzione alla tutela complessiva dei lavoratori”. La Funzione Pubblica della Cisl annuncia che “continuerà a operare affinché ogni valutazione avvenga nel rispetto del diritto, dei contratti collettivi e del ruolo della contrattazione sindacale, respingendo letture semplificate e strumentali che rischiano di alimentare aspettative non coerenti con il quadro normativo vigente”.