GAETA, Bonifica amianto – La letteratura scientifica ed il dettato normativo sono univoci nel riconoscere la pericolosità, anche di un solo filamento di amianto e fissano regole ferree per la bonifica e lo smaltimento. Altrettanta considerazione non hanno invece le amministrazioni locali che hanno costretto una cittadina privata a ricorrere al consiglio di Stato per effettuare la bonifica di un fabbricato in zona 25 Ponti, in territorio di Gaeta. Il consiglio di Stato, ribaltando una precedente sentenza del tar di Latina, aveva riconosciuto nel 2024 la legittimità ad effettuare i lavori di sostituzione di alcune tettoie in Eternit, peraltro obbligatori per legge. Aveva tenuto conto che, nel caso specifico, era stato richiesto da 40 anni il condono edilizio al comune di Gaeta senza ottenere risposta in tempi ragionevoli. La giurisprudenza prevede infatti che, a pratica in corso, siano possibili tutte le operazioni di manutenzione necessarie a mantenere l’immobile nelle stesse condizioni. E la proprietaria aveva indicato la sostituzione del materiale, fonte di patologie tumorali, con più naturali tegole. Nonostante la sentenza di secondo grado favorevole al privato, il comune è andato comunque avanti e, sulla scorta di un parere dell’ufficio ambiente della Provincia, ha rigettato la richiesta del privato. Il Cds, con una nuova sentenza, questa volta di ottemperanza, ha accolto nuovamente le tesi dell’avvocato della ricorrente Alfredo Zaza d’Aulisio e ha precisato che il comune e la provincia non potevano emettere provvedimenti diversi da quanto disposto nella sentenza, ha quindi annullato i loro atti e li ha condannati in solido al pagamento di 3.000 euro, che si sommano ai precedenti 3.000 disposti a carico dei due enti nel 2024.