Legittima l’assegnazione dell’appalto migranti del comune di Minturno, la sentenza del Tar

MINTURNO – E’ in salvo il servizio del comune di Minturno di organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai rifugiati e richiedenti asilo. E’ quanto emerge da una dettagliata sentenza della prima sezione di Latina del Tar (presidente Donatella Scala, consiglieri Francesca Romano e Valerio Torano) che, dopo la discussione del ricorso lo scorso 13 maggio, ha depositato venerdì 18 settembre una dettagliata sentenza di 27 pagine con cui restituisce piena e totela legittimità dell’operato amministrazione comunale e, nello specifico, all’indizione e svolgimento di una delicata gara d’appalto che, indetta dal Settore Politiche sociali dell’ente, era stata svolta dalla centrale unica di committenza dei comuni di Minturno, Formia e Gaeta.

L’intera procedura, terminata nel novembre 2025, aveva portato ad aggiudicare il servizio, precedentemente svolto dalla cooperativa “Arteinsieme”, al raggruppamento temporaneo d’impresa denominato “I Colori dell’Arcobaleno” formato dalla associazione “Solidarietà” e dalla cooperativa “Arcobaleno”. L’intera licitazione, per un periodo di due anni e avente un importo di 647mila euro, era stata impugnata dalla seconda classificata e precedente affidataria, la cooperativa “Arteinsieme” che, assistita dall’avvocato Francesco Scalia, aveva eccepito una serie di presunte irregolarità e violazioni di legge contenute nel ricorso originario e in ben tre motivi aggiunti presentati al Tar del capuologo pontino.

La cooperativa Arteinsieme, tra i numerosi rilievi mossi, aveva chiesto inizialmente l’esclusione del raggruppamento temporaneo d’inpresa vincitore della gara per la presunta mancata iscrizione della sola società Arcobaleno nell’albo regionale delle cooperative sociali. Se la cooperativa ricorrente aveva finanche accusato la cooperativa Arcobaleno, facente parte del raggruppamento temporaneo “I colori della solidarietà”, di aver inserito false dichiarazioni all’interno della autodichiarazione attestante la propria situazione finanziaria e la propria capacità e idoneità a partecipare ad una gara pubblica per attestare il possesso del requisito di idoneità professionale, la stazione appaltante – la “Cuc” Riviera di Ulisse, che non si è costituita in giudizio a differenza del comune di Minturno che ha nominato gli avvocati Angelo Aniballi, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente, decideva di ammettere entrambi i concorrenti per la successiva fase di valutazione delle offerte tecniche, che ha visto affermarsi proprio il raggruppamento “I colori della solidarietà”, composto dalla associazione “Solidarietà” e dalla cooperativa “Arcobaleno”, con il punteggio di 92,94 su 100.

Le vincitrici dell’appalto si sono costituite in giudizio attraverso l’avvocato Luca Scipione che ha dimostrato al Tar, che ne ha preso atto con la sentenza, l’infondatezza nel merito di una serie di rilievi espressi dalla ricorrente, tra cui quello che la Cooperativa Arcobaleno, costituitasi nel dicembre 2022, e con inizio dell’attività il 17 novembre 2023, avrebbe presentato dei dati di bilancio che ne avrebbero evidenziato la sua inaffidabilità economica. Più precisamente, la ricorrente aveva rilevato che la cooperativa Arcobaleno avrebbe avuto un fatturato per il 2023 di soli 12.550,00 euro e per il 2024 di 25.300,00 euro, nonché risultati d’esercizio costantemente in perdita (- 1.350,00 euro nel 2023 e 2.480,00 euro nel 2024) ed un patrimonio netto in progressiva e drastica erosione, ridottosi a soli 1170,00 euro a fine 2024; dati economici contestati radicalmente dall’avvocato Scipione e disconosciuti pure dalla sentenza del Tar.

La difesa dell’avvocato Scipione ha contestato con successo, infine, il terzo motivo di impugnazione dell’esito della gara d’appalto: la ricorrente con questo motivo aveva eccepito che il raggruppamento temporaneo d’impresa aggiudicatario dell’appalto del comune di Minturno negli ultimi dieci anni non avrebbe espletato “servizi analoghi a quelli in affidamento”. Niente di più vero. Anzi,il Tar ha evidenziato anche la tardività di questa eccezione che sarebbe dovuta essere formalizzata solo quando il raggruppamento aggiudicatario, accusato senza fondamento di aver omesso la separata indicazione degli oneri aziendali per la salute e sicurezza sul lavoro, era stato ammesso alla seconda fase della gara che poi ha vinto. La sentenza del Tar, respingendo il ricorso principale e i tre motivi aggiunti e dichiarando improcedibile il ricorso incidentale, ha condannato “Arteinsieme” al pagamento delle spese di lite per un importo di ben 10mila euro oltre oneri per ogni parte costituita (pari a quasi 30mila euro), con compensazione solamente nei confronti del Comune di Formia costituitosi in giudizio con l’avvocato Mauro Piscopo.