GAETA – Ancora bacchettate sulle mani del Comune di Gaeta in tema di gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico-ricettive, i più noti stabilimenti balneari. A darle è sempre la seconda sezione di Latina del Tar che, raccogliendo un ricorso dell’avvocato Andrea De Bonis, ha bloccato la “scalata” che aveva iniziato ai danni dello stabilimento “Cab” la società “Up srl” (assistita dall’avvocato Renato Ciamarra) attraverso i contestati progetti di finanza promossi dall’amministrazione Leccese. Il Tar ha confermato il suo orientamento alla stessa stregua di quanto aveva deciso con distinte sentenze ai danni di due altri lidi della spiaggia di Serapo, “Luna Rossa” e “Serapide”. Intanto è pendente , sempre davanti il primo grado della magistratura amministrativa, il maxi ricorso presentato dall’Agcm – l’Autorità di garanzia sul mercato e la libera concorrenza – contro tutti i progetti di finanza approvati dal consiglio comunale tra il 2024 e l’anno scorso.
Il Tar ha annullato tutti gli atti amministrativi prodotti dal comune contro il “Cab” perché, violando la direttiva comunitaria Bolkstein, non avrebbero tenuto conto dei principi della trasparenza e della libera concorrenza che, in caso contrario, sarebbero stati tutelati se l’amministrazione gaetana avesse messo a gara, con la partecipazione libera di tutti gli interessati, le concessioni demaniali scadute il 31 dicembre 2023. E il Tar – presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Massimiliano Scalise e Rosaria Natalia Fausta Imbesi, lungo le 22 pagine della sentenza è stato durissimo nel momento in cui ha motivato l’annullamento di diversi atti amministrativi prodotti dal comune di Gaeta e, tra questi, la delibera di Giunta numero 143 del giugno 2025 che fissava i primi criteri per il ricorso allo strumento del progetto di finanza, la determinazione dirigenziale numero 13 del 10 gennaio 2025, recante le regole per l’esame delle istanze dei progetti di finanza e soprattutto la decisione dell’ex dirigente del settore urbanistica del comune di Gaeta (difeso dalle avvocatesse Annamaria Rak e Daniela Piccolo), Pietro D’Orazio, che il giorno prima del consiglio comunale – era il 22 gennaio 2025 – disponeva a sorpresa la sospensione dell’istruttoria promossa dalla stessa società Cab perché avrebbe “presentata in ritardo” (il 14 gennaio 2024 e quindi dopo il 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 209/2024 (il decreto correttivo al codice degli appalti”) alcune integrazioni definite sostanziali. Se l’istanza della società Up era stata protocollata in tempo, il 12 novembre 2024, i giudici amministrativi hanno accolto le doglianze dell’avvocato potentino De Bonis relativamente alla violazione da parte del comune degli articoli 6 e 12 della legge 241/1990 sulla trasparenza e della prima formula del Codice degli appalti, alla violazione e falsa applicazione dei princìpi di pubblicità e trasparenza, nonché alla discriminazione e parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati.
Il Tar ha condannato il Comune di Gaeta e la società Up srl al pagamento delle spese legali affrontate dalla Cab (ben 10mila euro) che quanto prima diventeranno pane companatico per l’opposizione del Pd e, un giorno non molto lontano, un debito fuori bilancio degno dell’esame della Procura regionale della Corte dei Comti. La Cab srl – secondo il Tar – ha subito un palese torto da parte del comune “che non ha reso pubblico un termine perentorio per presentare le proposte e non avrebbe fissato un termine per la proposizione di proposte concorrenti da parte degli altri operatori interessati”. Insomma anche vicenda ha palesato da parte dell’amministrazione Leccese un “eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento”. Resta la cirostanza che il consiglio comunale di Gaeta con la deliberazione numero 26 del 10 aprile individuò la Up srl quale promotrice della finanza di progetto per la realizzazione in concessione di servizi ed opere di pubblico interesse, con contestuale e correlato affidamento della concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa in località Serapo, foglio 34, particella 1683, nel Comune di Gaeta. La “Cab srl” avanzò, a tal riguardo, ben otto censure, otto motivi aggiunti con i quali ribadiva l’illegittima applicazione da parte della maggioranza Leccese – nei confronti della quale la famiglia Rossetti, titolare dello stabilimento Cab, ha preannunciato una richiesta di risarcimento danni – del Codice degli appalti e, in sostanza, il mancato svolgimento di una “selezione aperta a tutti gli operatori del settore”. Nella discussione del ricorso al Tar l’avvocato Ciamarra si è limitato a sottolineare “l’inammissibilità” delle controdeduzioni della Cab sel “che non vanterebbe alcun interesse giustiziabile a fronte di un’attività del Comune latamente discrezionale”. Il Tar è severo soprattutto contro l’operato dei legali del comune di Gaeta che “ha presentato una memoria di replica senza aver prima presentato memorie, se non di puro stile, e…..ha ritenuto di disvelare l’intero impianto della propria difesa, “in extremis e uno actu”, solo in sede di replica. Lo stesso comune di Gaeta non ha dato alcuna pubblicità alla presentazione della proposta della controinteressata e ai relativi contenuti; previsto la possibilità di presentare proposte concorrenti; disciplinato, in radice, le regole, anche temporali, per la presentazione delle istanze di progetto per la procedura in esame e quindi non ha previsto alcun termine ultimo per la loro proposizione: In assenza di quest’ultima previsione – si legge nelle sentenza della presidente Pisano – la data di presentazione della proposta della ricorrente (Cab srl) nonché la sua iniziale incompletezza risultavano del tutto ininfluenti al fine della sua scrutinabilità, atteso che l’unico profilo cruciale da considerare a tal fine era rappresentato dalla esistenza in atti di due proposte di finanza di progetto per la stessa concessione demaniale marittima nel momento in cui il Comune di Gaeta ha principiato le operazioni valutative”. Insomma entrambe le proposte presentate – quelle della Cab e della Up srl – andavano esaminate in modo contestuale e congiunto e non già in modo parcellizzato né l’esame della proposta cronologicamente successiva poteva essere in alcun modo subordinato all’esame di quella prioritariamente presentata. Ciò in diretta ed immediata applicazione del principio di imparzialità e di par condicio fra gli operatori economici, idonei per la loro portata e la loro valenza, a conformare la prima fase del project financing, a prescindere dal regime normativo.
“In definitiva, alla luce di quanto precede, il Collegio è dell’avviso che con gli atti impugnati il Comune abbia dato luogo ad una procedura di project financing non rispettosa, per più profili, dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati, in violazione dell’articolo 193 del decreto legislativo 36/2023 (tanto nella versione ante correttivo al codice degli appalti quanto in quella post correttivo) nonché degli atti di autovincolo adottati dallo stesso ente locale in materia, nella misura in cui – si legge sempre nella sentenza – non ha dato pubblicità alla proposta della controinteressata e ai relativi contenuti,
non ha regolamentato la presentazione delle proposte concorrenti né ha disciplinato le modalità e il termine per la loro presentazione; ha proceduto a parcellizzare indebitamente l’esame delle proposte presentate; ha subordinato l’esame della proposta della ricorrente rispetto all’esame della proposta della controinteressata sulla base di una ragione in sé neutra e giuridicamente irrilevante, cioè in virtù del fatto che detta offerta fosse stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo al codice degli appalti; ha basato tale operato su una lettura del confronto fra il quadro normativo vigente ante e post decreto correttivo al codice degli appalti, smentita dall’interpretazione”. Con una conclusione severissima: “gli atti impugnati, dunque, sono quindi afflitti da violazione di legge e da travisamento, vizi questi sufficienti a determinarne l’annullamento”.
Il Tar, insomma, continua a mettere all’angolo il Comune di Gaeta in materia di gestione delle concessioni demaniali con lo strunento di progetto di finanza quando il sindaco Cristian Leccese era ed è convinto che avrebbe fatto giurisprudenza. Con il comune soccombente continua ad essere chilometrico e pesante il danno erariale per le spese legali alle quali l’ente è stato condannato al pagamento ai ricorrenti. Poi si aggiunge il comportamento discutibile di qualche dirigente che autorizza il ricorrente a procedere ad un supplemento della propria istruttoria per poi fare inspiegabilmente dietro front con la revoca del proprio procedimento. L’ultradecennale tradizione economica ed imprenditoriale di molte famiglie di Gaeta nel settore balneare merita rispetto ma con gli atti e non le vuote enunciazioni verbali…. Dopo quest’ultima sentenza del Tar chissà cosa penseranno i nove consiglieri comunali di maggioranza al motto di “Avanti tutta” votarono contro l’esclusione del progetto del Cab srl nonostante la richiesta dei consiglieri d’opposizione del Pd Franco De Angelis ed Emiliano Scinicariello di fermarsi. Pagheranno loro le spese processuali? La bagarre è appena iniziata..