Smaltimento rifiuti di Formia, il Cds conferma l’annullamento della delibera di Frz

FORMIA – Una sentenza che ha un odore speciale e nocivo per una pubblica amministrazione, quello del danno erariale. E’ la convinzione del capogruppo della lista Guardare Oltre Imma Arnone esaminando il contenuto della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato che, attraverso 17 pagine, censura di nuovo la gestione economico-finanziaria della Futuro Rifiuti zero, la municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti nei comuni di Formia e di Santi Cosma e Damiano dopo averlo fatto sino allo scorso anno sull’isola di Ventotene. I giudici di Palazzo Spada – presidente Vincenzo Neri, consiglieri Silvia Martino, Emanuela Loria, Luigi Furno e Ofelia Fratamico – hanno confermato quanto aveva deciso la prima sezione di Latina del Tar del Lazio che con la sentenza numero 485/2025 aveva definito “Fuorviante” la tariffa applicata dalla Rida di Aprilia nel periodo gennaio- 31 dicembre 2025 per permettere alla Frz di smaltire i propri rifiuti indifferenziati. Paradossalmente a ricorrere al Consiglio di Stato erano stati per conto della Rida Ambiente gli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides che chiedevano l’annullamento della sentenza del primo grado della magistratura amministrativa. E mentre il comune di Formia e la Frz non si sono costituiti in giudizio – ormai è diventata una prassi di cui si lamentano da tempo gli stessi giudici amministrativi di ogni grado – il Consiglio di Stato, di fatti, ha legittimato l’operato del Centro Servizi Ambientali di Castelforte (assistito dall’avvocato Marco Torriero) per quanto riguarda la corretta applicazione della tariffa relativamente alla gestione del servizio. Il Csa, dopo un primo preventivo del 4 dicembre 2024, ne aveva presentato un secondo (il 12 dicembre di due anni fa) chiedendo il pagamento di 196,77 euro per ogni tonnellata di rifiuto depositato nella propria struttura industriale.

La Frz considerò l’offerta del Csa “non conveniente” per l’avvenuto inserimento comunicando di voler stipulare il contratto di appalto relativamente al solo Comune di Ventotene. Il Csa chiese alla Frz di rispettare il principio di prossimità secondo quanto prescrive il Codice dell’ambiente ma le due lettere del 20 e 23 dicembre 2024 furono di fatto cestinate perché nel frattempo, il 19 dicembre 2024, l’amministratore unico della Frz Raffaele Rico con la determina dirigenziale numero 178/2024 aveva affidato alla Rida Ambiente di Aprilia, sino al 31 dicembre 2025, il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 200301) prodotti nel Comune di Formia. Il Csa il 24 gennaio 2025 impugnò davanti il Tar la determina di Rizzo eccependo una serie di violazioni: non era stato pubblicato alcun bando e non venne effettuata una ricerca di mercato. Insomma Rizzo “operò in modo irrituale e irregolare senza indicazioni sul tipo di procedura, le specifiche, il quantitativo di rifiuti e la durata dell’affidamento” dal momento che la tariffa praticata dalla Rida avrebbero di gran superato quella del Csa – che da Formia dista meno di 20 chilometri – per i maggiori costi per il trasporto, l’usura dei mezzi e dello stesso personale impegnato”. Insomma la Rfz avrebbe risparmiato essendo il centro della Rida distante da Formia “circa 100 chilometri”.

E così che il Tar del Lazio con l’ordinanza numero 485 del 28 maggio scorso accolse il ricorso del Csa ma Rida non demorse. Chiese l’intervento del Consiglio di Stato essenzialmente per due ragioni: la falsa applicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e poi perché il centro di Aprilia, contrariamente a quello di Castelforte (cosa non vera), è ritenuto “l’unico operatore idoneo dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti” anche se in effetti lo stesso Csa aveva avuto l’onere di smaltire i soli rifiuti prodotti da Ventotene ma non quelli di Formia.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Rida perché la Regione con una lettera del 30 ottobre 2024 ha chiarito come il Csa “abbia completato la messa a regime della linea di biostabilizzazione per il trattamento della frazione organica separata del rifiuto in ingresso (cod. EER 20.03.01), dalla quale dunque si ricava che il relativo impianto è, oramai, da ritenersi idoneo ad espletare il servizio di cui trattasi nell’ambito dell’Ato di Latina” . I giudici amministrativi del Consiglio di Stato sono andati oltre rivelando un aspetto per il quale il capogruppo ha preannunciato il coinvolgimento del conttollo analogo sulla Frz, invitata da Csa ad espletare un vero e proprio appalto dopo che la municipalizzata dei Comuni di Formia e Santi Cosma e Damiano aveva avuto “dalla Regione informazioni favorevoli circa la conformità dell’impianto all’uso richiesto ed il suo asservimento all’ATO di Latina”. Un esempio? Una nota della Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo Rifiuti con cui il 17 ottobre scorso comunicava a tutti i Comuni del Lazio ed ai Soggetti gestori degli impianti intermedi l’inserimento dell’impianto del Csa “tra quelli “al momento operativi per il conferimento del rifiuto CER 20.03.01”.
E di nuovo il Consiglio di Stato conferma quanto aveva sentenziato il Tar di Latina: l’offerta della Rida è stata ritenuta “fuorviante” (non comprensiva – secondo Csa – della cosiddetta Ecotassa e della rivalutazione dell’Istat) unitamente ai mancati criteri di selezione adottati dalla stazione appaltante (Rfz) e alla violazione del principio di prossimità territoriale.

Il Consiglio di Stato, “preso atto della grave discrepanza tra la tariffa comunicata da Rida Ambiente e la complessa normativa in materia di calcolo della stessa” ha invitato la Futuro Rifiuti zero ad operare “una nuova valutazione da parte della Stazione appaltante in ordine all’affidabilità e integrità di Rida, con conseguente regresso della procedura alla fase di valutazione delle offerte”. Con una conclusione: la Rida non deve essere esentata dallo svolgere il servizio ma la Frz deve verificare la legittimità o meno del suo operato. Se dovesse (a posteriori) riscontrare anomalie sull’azione amministrativa seguita a tal riguardo, inevitabile sarebbe la conseguenza di revocare l’incarico alla società di Aprilia. In realtà tale valutazione è stata, successivamente alla sentenza sfavorevole di primo grado, effettivamente compiuta dalla Frz, tanto è vero che la Rida continua ad operare per conto della società formiana in house.

Considerazioni, quelle del Consiglio di Stato che il capogruppo Arnone porterà all’attenzione del controllo analogo sulla Frz… in attesa che mercoledì 25 marzo il Tar si pronunci sulla richiesta del Csa dei presunti danni economici subiti a causa del contenuto dell’affidamento diretto dell’amministratore Rizzo contenuto nella determina dirigenziale 178 del 19 dicembre 2024.