Formia Rifiuti Zero, respinto il ricorso del Csa: resta l’affidamento a Rida Ambiente

SUD PONTINO – Non commise alcuna illegittimità l’amministratore unico della Futuro Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, quando il 30 dicembre scorso con la determina dirigenziale numero 217 prorogò per un anno l’incarico alla Rida Ambiente di Aprilia per lo smaltimento o trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati prodotti dai Comuni di Formia e Santi Coma e Damiano. Ad impugnare il provvedimento davanti la prima sezione di Latina del Tar era stato il Centro Servizi Ambientali di Castelforte che, attraverso gli avvocati Enrico Morigi, Chiara Saltelli e Carlo Celani, aveva chiesto l’annullamento della determina della società municipalizzata dei due comuni del Golfo perché sarebbe stato violato – a suo dire – il principio di prossimità che, previsto dal Codice dell’Ambiente, impone agli enti locali, in primis i Comuni, di smaltire i rifiuti indifferenziati nel centro autorizzato e più vicino geograficamente in cui gli stessi rifiuti vengono prodotti e raccolti.

I giudici amministrativi di Latina – presidente Donatella Scala, consiglieri Valerio Torano ed Emanuela Traina – hanno rigettato il ricorso del Csa di Castelforte, discusso il 29 aprile e il cui esito è stato ufficializzato il 5 maggio, essenzialmente per due motivi. Il primo: l’offerta economica proposta dalla Rida Ambiente, assistita dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Bonura, Francesco e Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ionnides, era più vantaggiosa – un milione e 200mila euro – rispetto a quella avanzata dalla struttura castelfortese della famiglia Giuliano-Ambroselli. Il Tar ha condiviso la tesi avanzata dai legali della Rida secondo i quali l’impianto di via Valcamonica ad Aprile sia “l’unico legittimato al trattamento di tale rifiuto presente sul territorio dell’Ato” di Latina e, dunque, non era “possibile effettuare selezioni pubbliche per l’assenza di concorrenza” posto che quello del Csa srl è “da ritenersi a servizio dello stesso ambito territoriale ottimale “in via sussidiaria o in situazioni emergenziali”, come stabilito dalla sentenza della stessa prima sezione del Tar numero 485 del 28 maggio 2025.

La discussione davanti il Tar è stata lunga e accesa perché il Csa ha evidenziato la violazione degli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo numero 36 del 2023 (il Codice degli Appalti) dei principi di buona fede e trasparenza, oltre ad eccesso di potere. Perché? L’offerta della Rida Ambiente si “basa su una tariffa che non solo non è aggiornata – mentre quella praticata del Csa lo è stato per effetto della determinazione dirigenziale regionale numero G16930 del 12 dicembre 2025 – ma è anche comprensiva della cosiddetta ecotassa (vale a dire il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e dell’adeguamento dell’Istat 2026”. La Futuro Rifiuti zero ha sottolineato, invece, come l’affidamento controverso si fonda “su una plurima motivazione che valorizza il fatto che, al di là della valutazione di convenienza delle tariffe proposte, la Rida ambiente srl è “comunque l’unico operatore legittimato dal vigente piano regionale sulla gestione dei rifiuti operare il trattamento meccanico biologico dei rifiuti mentre l’affidamento al Csa “può avvenire solo in via residuale o eccezionale, come anche stabilito nella sentenza di primo grado del 28 maggio 2025.

I legali della Rida invece hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso del Csa “per carenza di legittimazione e di interesse” perché l’affidamento all’azienda di Castelforte “è soltanto il riflesso delle previsioni del piano regionale che, non impugnate, precludono alla ricorrente di prestare il servizio sul territorio dell’Ato di Latina”. Con una drastica conclusione: salva l’ipotesi di situazioni sussidiarie o emergenziali che consentano l’adozione di soluzioni extra ordinem, il Csa di Castelforte “non può trattare rifiuti indifferenziati sul territorio dell’Ato di Latina, essendo questa una prerogativa riservata all’unico operatore a ciò legittimato che è anche l’unico possibile affidatario e contraente obbligato”. I legali della società apriliana sono stati chiari anche sul principio di prossimità rivendicato dal Csa: “Non impone inderogabilmente che il trattamento avvenga nell’impianto fisicamente meno distante dal luogo di produzione”. Per il Tar la Frz poteva benissimo “disporre l’affidamento diretto poiché in tale condizione, a causa dell’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta, sia pure in misura limitata, alla concorrenza sarebbe un inutile dispendio di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”.

Il Csa intanto ha fatto sapere che impugnerà al Consiglio di Stato la sentenza del Tar perché è dotato anch’esso di un impianto Tmb. E gliel’ha riconosciuto la stessa Regione Lazio. Il Tar il suo pensiero l’ha messo per iscritto: “Questa sezione staccata – ha evidenziato il presidente Scala – ha già chiarito che per “legittimare ad ogni effetto di legge l’operatività dell’impianto del Csa srl è indispensabile una modifica della “contrastante previsione del piano regionale di gestione dei rifiuti che è un atto del consiglio regionale in virtù della legge regionale numero 27 del 1998”, rispetto al quale, con ogni evidenza, nessun atto dirigenziale di gestione può prevalere”. Con quale conseguenza? Eccola:”Ciò comporta che, allo stato attuale, è da ritenere consentito – l’ha sentenziato la quarta sezione del Consiglio di Stato nell’agosto 2024 – “l’utilizzo della struttura del Csa nell’Ato di Latina in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente. Del resto, anche la più recente giurisprudenza che ha riguardato il Csa srl come parte in causa ha proprio confermato che il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti indica ‘quale unico impianto nell’Ato di Latina’ quello della controinteressata Rida Ambiente s.r.l. e che esso non fa alcuna menzione di quello dell’odierna ricorrente, aggiungendo addirittura che sarebbe stato onere del Csa impugnare il suddetto piano regionale, posto che esso non la considera ‘in alcun modo ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento’ dei rifiuti cod. EER 20.03.01”.

Il Tar in conclusione è implacabile quando sostiene come “al momento di assunzione in decisione del presente ricorso, non consta che la Regione Lazio abbia provveduto ad aggiornare il proprio piano rifiuti per il quinquennio 2026-2031. Né in senso contrario vale il contenuto della nota regionale del 17 ottobre 2025, la quale, a ben vedere, non dispone né comunque afferma che l’impianto Tmb del Csa è da considerare ad ogni effetto di legge a servizio dell’Ato di Latina, posto che, sulla base di precedenti determinazioni della giunta regionale, lo include soltanto nell’elenco degli impianti minimi da considerare attualmente operativi.