FORMIA – Continua il periodo “horribilis” del comune di Formia nella gestione dei procedimenti amministrativi impugnati dal privato davanti il Tar del Lazio. La seconda sezione (presidente Ines Simona Immacolata Pisano e primo referendario Massimiliano Scalise) ha pubblicato una sentenza di un procedimento che, discusso nell’udienza del 28 aprile scorso (relatrice la dottoressa Rosaria Natalia Fausta Imbesi), ha rilanciato il futuro urbanistico di uno dei tanti siti industriali dismessi di Formia,l’ex fabbrica di laterizi Salid. Il Tar ha rispolverato una vecchia ferita che la politica negli ultimi 40 anni non ha saputo o voluto guarire per l’immagine della città e per tutelare i legittimi interessi del privato. Quello in questa controversia è rappresentato dalla società “Tirrenia immobiliare”, subentrata nel corso della prima metà degli anni ottanta, dopo l’esito di un’asta fallimentare celebrata davanti il Tribunale di Salerno, nella proprietà del dismesso sito industriale appartenuto alla società “Salid”.
Il Tar negli ultimi giorni, di fatto, ha annullato l’efficacia del provvedimento del 23 agosto 2024 l’allora dirigente del settore edilizia privata del comune di Formia che esprimeva un parere contrario per la realizzazione di un centro commerciale di medie dimensioni nell’area compresa tra la linea ferroviaria Roma-Napoli ed il tratto iniziale della Variante Formia-Garigliano. Ad impugnare il parere contrario della sezione urbanistica del comune fu, per conto della”Tirrenia Immobiliare” (aveva presentato la richiesta di parere il 19 ottobre 2023), l’avvocato Marcello Fortunato, che aveva sollecitato l’annullamento di una comunicazione dello stesso comune datata febbraio di due anni fa. L’amministrazione Taddeo in questo delicatissimo contenzioso (soprattutto per i possibili risvolti di natura risarcitoria) aveva nominato l’avvocato Simonetta Cerri . Ha spiegato lo scorso 28 aprile come il parere contrario dell’ufficio urbanistica del comune al progetto della “Tirrenia immobiliare” fosse stato rilasciato in quanto l’area in questione risulterebbe destinata a centro direzionale.
A supporto di questa tesi c’è il fatto che in atti è espressamente richiamata la destinazione d’uso nella parte in cui esclude qualunque insediamento di tipo residenziale perché le particelle sono per zona direzionale. Al termine di questo contenzioso le interpretazioni sono duplici: se alla società proprietaria dell’ex Salid il Tar non ha concesso un vero e proprio semaforo per la realizzazione del proprio progetto insediativo, la stessa seconda sezione della magistratura amministrativa ha bacchettato pesantemente l’operato dell’edilizia privata del comune accusata di “non aver effettuato un’adeguata istruttoria, in quanto ha emesso il parere negativo impugnato, senza aver vagliato adeguatamente le prescrizioni della delibera numero 15/80, di approvazione del PRG del Comune di Formia”. Come si ricorderà Il piano regolatore vigente di Formia non è stato mai approvato dal comune di Formia. Fu varato 46 anni dalla Giunta Regionale del Lazio sulla scorta di un lavoro commissariale – all’epoca definito “significativo” perché di fatto la città si dotava del più importante strumento urbanistico – iniziato nel 1974 per rimpiazzare il post bellico e superato piano di fabbricazione.
Il Tar ha dichiarato “che non appare possibile confermare per la stessa la destinazione d’uso residenziale” e che appare “opportuno che la zona stessa sia destinata a centro direzionale”», ma ciò non esclude automaticamente la realizzazione di un centro commerciale. Dunque è stata, questa, di fatto, la motivazione che ha annullato il diniego del Comune, oltre ad problema di procedura che riguarda il deposito tardivo – ormai è quasi una prassi – della memoria difensiva dell’ente. L’amministrazione Taddeo -e l’ha scritto e firmato la presidente Pisano- a questo punto potrà nuovamente rigettare la richiesta di realizzare un centro commerciale ma, eventualmente dovrà farlo con altre e più pregnanti argomentazioni.
La seconda sezione del Tar di Latina -ha concluso- come ”la motivazione del parere negativo impugnato non sia esaustiva, poichè quanto non spiega adeguatamente quali siano le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza della ricorrente”. Insomma 0 a 0 e palla al centro. Gli atti impugnati del Comune sono stati annullati e, dopo il danno, anche la beffa: la Giunta Taddeo è stata condannata a pagare le spese di giudizio pari a 3000 euro. Un altro pessimo risultato, in termini di immagine e dell’onorabilità dell’ente,che è figlio del frettoloso smembramento dell’avvocatura interna (in termini di conoscenza e preparazione sui fascicoli più scottanti inerenti la gestione del territorio) rispettata dal Tar e molto temuto anche dallo stesso Pico della Mirandola. Altro che..