I contributi Covid erano dovuti, la Robytour vince al Consiglio di Stato

FORMIA – Fu legittima la corresponsione da parte dello Stato di oltre 424 mila ad un tour operator di Formia quale risarcimento per i mancati guadagni durane l’emergenza del Covid. Lo ha sentenziato la sesta sezione del Consiglio di Stato (presidente Sergio De Felice, consiglieri Roberto Caponigro, Marco Poppi, Roberta Ravasio e Giovanni Pascuzzi) annullando di fatto la sentenza del Tar, la numero 13312/2025, che invece aveva premiato le istanze risarcitorie formulate dal Ministero del Turismo e dal settore Riscossione dell’Agenzia delle Entrate sulla scorta dell’attività investigativa del gruppo di Formia della Guardia di Finanza. Se l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno non costituirsi nel giudizio d’appello promosso dall’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero del turismo, i giudici amministrativi di Palazzo Spada chiarendo la gestione dell’ammissione ai contributi secondo quanto previsto dal decreto legge 34/2000 poi convertito nella legge 77 del 17 luglio di sei anni.

La normativa di fatto istituiva un fondo destinato al ristoro delle agenzie e dei tour operator in relazione alle perdite subito a causa delle misure di contenimento del Covid 19 e stabiliva che le misure attuative sarebbero state adottate con decreto del Ministero del turismo. Arrivò il 12 agosto 2020. Stabilì che il contributo sarebbe stato determinato “applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi da1 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Con queste percentuali: il 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto; il 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del decreto; c)il 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto e infine, il 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione dello stesso decreto. Insomma contributo, pertanto, venne determinato prendendo a base il “fatturato” o i “ricavi” – cioè una posta attiva calcolata al lordo dei costi di gestione – del 2019, 2020 e 2021, mettendoli a confronto e determinandone la differenza.

Su questa differenza sarebbe stata calcolata una percentuale, diversa a seconda dell’entità dei ricavi dell’operatore. Con il decreto 87 del 9 novembre del Direttore Generale del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo fu assegnato al tour operatore formiano un contributo di 632 mila euro cui ne segue un secondo, di oltre 150mila euro, stabilito dalla direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo del Ministero del turismo del 14 dicembre 2021. Con successivo decreto dello stesso Direttore generale del 9 ottobre 2024 questi contributi vennero parzialmente revocati: il primo nella misura di 317.032.16 euro, il secondo nella misura di 75.300,00 euro. Complessivamente l’entità della revoca ammonta dunque ad oltre 424mila dopo che il Ministero ricevette una nota informativa del 9 luglio 2024 del gruppo di Formia della Guardia di Finanza, nella quale si sosteneva che l’appellante avesse percepito indebitamente parte dei contributi ed il rispetto del Decreto Ministeriale SG/543/2432021, che prevedeva la revoca dei contributi nel caso in cui fossero emersi “elementi non veritieri” nella documentazione attestante il possesso dei requisiti allegati alla domanda.

Il Tar respinse il ricorso del Tour operatore di Formia e la sentenza fu prima “sospesa” nell’udienza celebrata davanti il Consiglio di Stato il19 febbraio prima del “merito” del 2 luglio scorso. La sentenza che ha dato ragione al tour operator di Formia è stata pubblicata il 14 agosto scorso e ha spiegato le modalità di questa nuova forma di promozione turistica: il tour operator vende ordinariamente ai clienti privati “pacchetti vacanze” comprensivi del soggiorno in strutture ricettive e di tutti i servizi turistici. Il costo dell’intero soggiorno viene pagato dal cliente privato al tour operator che, pagando la struttura ricettiva, le chiede la fattura relativa Il legislatore nel giugno 2000 con il decreto legge numero 34/2000 istituì i bonus per le vacanze, che tuttavia per un periodo iniziale non erano utilizzabili dai privati per comprare pacchetti vacanze presso agenzie e tour operator. Solo nel giugno 2021 il legislatore ha consentito di utilizzare il bonus vacanze anche presso agenzie di viaggio e tour operator. Pertanto il tour operator di Formia con i clienti che si gli rivolgevano chiedendo di acquistare un pacchetto vacanza utilizzando il bonus vacanza, l’agenzia si limitava a fatturare alle strutture ricettive una attività di intermediazione, rapportata a una percentuale del costo del servizio ad esse procacciato: il cliente pagava invece il costo del pacchetto vacanza, in danaro e con il buono vacanza, direttamente alle strutture ricettive, che incassavano direttamente sia il danaro che il buono vacanza.

La Guardia di Finanza effettuò una perquisizione presso gli uffici del tour operator di Formia e, redigendo la nota informativa posta a fondamento degli atti impugnati, avrebbe commesso un errore – secondo la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata venerdì scorso. “La tipologia di fatturazione adottata dal ricorrente nei confronti dei clienti che utilizzavano i bonus vacanza – si legge in alcune delle 18 pagine della sentenza di Palazzo Spada – avrebbe portato a una artificiosa diminuzione del di lui fatturato rispetto a quello che avrebbe avuto fatturando i pacchetti vacanza ai sensi dell’articolo 74 ter del D.P.R. n. 633/72. In particolare la Guardia di Finanza ha rilevato una forzatura nel fatto che i clienti per i quali il Tour operator fatturava prestazioni di intermediazione fossero collocati in strutture presso le quali essa aveva già sottoscritto contratti di “vuoto per pieno”, poi modificati consensualmente con le strutture alberghiere.

 Pasquale Cardillo Cupo e Roberto Sorrenti

In questa manovra la Guardia di Finanza ha quindi visto una modalità con cui il tour operator avrebbe consapevolmente e illecitamente ridotto il fatturato allo scopo di far apparire, rispetto all’anno precedente, una riduzione del fatturato maggiore di quella effettiva per ottenere contributi in maggior misura. I giudici di Palazzo Spada hanno avanzato un’altra censura di natura probatoria: “Agli atti del giudizio non è stato prodotto alcun provvedimento dal quale emerga se e quale seguito abbia avuto il verbale della Guardia di Finanza, in particolare se l’appellante sia stata sanzionata a livello amministrativo o penale: allo stato, pertanto, non esistono atti di altre autorità giudiziarie, con autorità di cosa giudicata, che confermino che la fatturazione delle provvigioni da parte dell’appellante, nel periodo in considerazione, sia stato illegittimo. Per la difesa del tour operator la sentenza del Consiglio di Stato ha escluso alcuna forma di frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid ma un semplice errore del Legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell’emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per mero errore tecnico dal sostengo nel periodo emergenziale”.