Formia / FRZ, dopo Ventotene anche il Csa chiede i danni

FORMIA – Continuano gli ufficiali giudiziari e gli avvocati a bussare alla porta della Futuro Rifiuti zero, la società municipalizzata del comune di Formia che gestisce il ciclo dei rifiuti non solo in città ma da un mese anche nel comune di Santi Cosma e Damiano. Se l’ex socio di minoranza della Frz, il comune di Ventotene, in una lettera inviata all’amministratore unico, Raffaele Rizzo ha chiesto 350mila euro quale risarcimento danni per i disservizi che hanno riguardato la gestione della raccolta differenziata sulla seconda isola pontina, a chiedere un ristoro alla società, pari a 200 mila euro, è il Centro servizi ambientali di Castelforte contro la decisione dell’amministratore Rizzo di autorizzare (per la seconda volta) il trasferimento dei rifiuti indifferenziati di Formia e (ora) di San Cosma e Damiano presso l’impianto della lontanissima Rida ad Aprilia. Il Csa ha anche impugnato al Tar la discussa decisione di Rizzo perché, così facendo, avrebbe violato il principio di prossimità che, secondo il Codice dell’ambiente, obbliga i comuni e gli enti a servirsi del centro o della struttura geograficamente più vicina rispetto al luoghi di raccolta dei rifiuti per evitare la loro transumanza lungo una provincia lunga più di cento chilometri.

Se il ricorso al Tar proposto contro il duplice affidamento del servizio alla Rida ambiente sarà discusso il prossimo 1 ottobre, il 4 dicembre ad occuparsi dei conflittuali rapporti tra il Csa e la Futuro Rifiuti zero sarà il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sulla sentenza del Tar che aveva legittimato l’operato di Rizzo e della Frz quando nel 2023 revocarono l’incarico alla società della famiglia Ambroselli per affidarlo, a più riprese, alla Saf di Colfelice, in provincia di Frosinone e, comunque, ad una distanza tre volte maggiore rispetto a quella esistente tra l’isola ecologica di Formia in località ex Enaoli (dove venivano trasferiti i rifiuti del precedente socio di Ventotene) e l’impianto del Csa in via Viaro a Castelforte.

L’ingegnere ambientale che elaborò lo studio economico che convinse il dottor Rizzo a spedire i rifiuti della Frz da Formia alla Rida fu il dottor Francesco Girardi. Sulla sua pagina fb sorprendentemente – bisogna dirlo – ha pubblicato il contenuto di una sentenza del Tar del Veneto che, diventata una memoria integrativa del ricorso del Csa al Consiglio di Stato, smentisce, di fatto, la sua analisi:” Nella gestione dei rifiuti organici, la prossimità batte la concorrenza – ha scritto il professionista – Dopo numerose sentenze favorevoli al primato della concorrenza sulla prossimità, anche il Tar Veneto ribalta l’approccio: una gara che premia la vicinanza dell’impianto di recupero è legittima, per “ridurre la movimentazione dei rifiuti”.

I giudici amministrativi veneti si sono pronunciati su un ricorso della società “Montello” (che gestisce impianti di recupero della frazione organica) contro i documenti di gara pubblicati nel settembre 2024 della società Soraris, azienda in house che gestisce i rifiuti urbani in 18 comuni della provincia di Vicenza. La gara aveva per oggetto l’affidamento del “servizio di avvio al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense”. La gara era stata aggiudicata a favore di Agsm Aim s.p.a. e a favore di Berica Utilya s.p.a. Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è stato ripartito in 55 punti per l’offerta tecnica e 45 punti per l’offerta economica. Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ha avuto un peso importante la “distanza dalla stazione di travaso Soraris” (50 punti su 55). La società Montello era stato il precedente aggiudicatario della gara svolta solo con il criterio del prezzo più basso. Il ricorso al Tar ha fatto leva sulla contestazione che i punteggi attribuiti alla distanza dell’impianto dalla stazione di travaso (50 su 55) sarebbe non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenza, che caratterizza questo segmento del ciclo dei rifiuti urbani. In particolare è stata contestata che la valutazione della qualità tecnica è sostanzialmente circoscritta alla distanza fra gli impianti e non dedica punteggi significativi alla qualità del processo di trattamento.

Su questo punto il TAR Veneto è ora chiarissimo: “La scelta operata dall’amministrazione appaltante, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole, irrazionale e i criteri non siano trasparenti e intellegibili”. Secondo il TAR Veneto la previsione del bando è rispettosa anche di quanto previsto dalla legge, l’articolo 181, comma 5, del decreto legislativo numero (Codice dell’ambiente) 152 che prescrive che “per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero”.

La stazione appaltante ha di fatto “favorito” il più possibile la prossimità, pur in un regime di concorrenza. La novità della motivazione del Tar Vento è rappresentata dalla citazione che si fa del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che al paragrafo 8.3 chiarisce infatti che “l’obiettivo è anche di ridurre al massimo il trasporto di questa tipologia di rifiuti al di fuori del bacino di produzione, garantendo che il loro trattamento avvenga a livello regionale, riducendo al minimo il potenziale impatto ambientale”. Il paragrafo 10 del PNGR puntualizza inoltre che “i rifiuti organici di cui all’art. 183, comma 1 lett. d) raccolti in modo differenziato, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti prioritariamente all’interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione”.

Ancora più interessante la motivazione di merito. La maggior distanza dal centro di raccolta incide negativamente sulla valutazione del ciclo di vita del servizio di recupero della FORSU, ciò non solo per le emissioni inquinanti dei mezzi pesanti, ma anche per l’aggravarsi del processo di putrescibilità derivante da un più prolungato stazionamento degli scarti alimentari nel centro di raccolta (conseguente alla inevitabile riduzione del numero di consegne settimanali) e, durante le operazioni di trasporto, nei cassoni degli autocarri. L’impianto di destinazione della Montello spa dista ben 179 chilometri dal centro di stoccaggio, a fronte dei 51,6 chilometri dell’impianto di Berica Utilya s.p.a. e dei 72,6 chilometri di quello di Agsm Aim s.p.a. Una distanza considerevole che, comunque, ha permesso alla ricorrente di ottenere 14,41 punti in tutti e tre i lotti, a dimostrazione del fatto che la formula di calcolo del punteggio attribuibile al criterio della distanza non ha intaccato l’effettività del confronto concorrenziale.

Quella del Tar Veneto è una sentenza chiarissima che riapre una annosa discussione in un segmento del ciclo dei rifiuti urbani caratterizzato da un market design non chiaro. Così come non è chiara da anni la gestione “di famiglia”! della Frz che ha motivato nei giorni scorsi il capogruppo della lista Guardare Oltre del comune di Formia Imma Arnone a chiedere la convocazione, non più prorogabile, del controllo analogo che dovrebbe monitorare l’attività della sua società municipalizzata, sempre più destinataria di richieste di risarcimento di enti pubblici che vi hanno fatto parte o di società e imprese private che si sono sentite fortemente danneggiate sul piano economico da una gestione definita “privatistica”.