FORMIA – E’ cambiata la graduatoria del concorso pubblico, per titolo ed esami e a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Formia per un posto da istruttore direttivo di vigilanza – categoria D – nella Polizia Locale. La prova fu autorizzata da una determina dirigenziale dell’ufficio personale numero 1703 del 7 ottobre 2022 e primancora dalle delibere di Giunta numero 59 del 25 marzo 2022 e 158 del 16 giugno successivo. Lo ha deciso il Tar- prima sezione di Latina che ha accolto il ricorso di una dei 46 candidati, Aurora Russo che, assistita dall’avvocato Luca Scipione, ha chiesto ed ottenuto una nuova elaborazione della graduatoria finale di un concorso che si tenne stranamente soltanto nel giugno 2025.
La sentenza dei giudici amministrativi – presidente Donatella Scala, consiglieri Francesca Romano e Valerio Torano – non ha messo in discussione l’esito della prova – aggiudicata con pieno merito dalla minturnese Maria Rosaria Nardella con 74,05 punti e dal 25 agosto in servizio nella Polizia Locale del comune di Formia – ma ha stravolto le prime posizioni che potrebbero risultare determinanti per lo scorrimento della graduatoria da parte del comune di Formia e di altri enti locali. Il Tar ha escluso dal concorso la seconda piazzata (con 71,50 punti), Romina Alfieri, di Minturno perché – secondo la tesi della quarta classificata accolta dalla sentenza del Tar – aveva dichiarato di essere in possesso del titolo di laurea non contemplato dal bando concorsuale. In effetti la dottoressa Alfieri partecipò al concorso con un ripescaggio “con riserva” decretato dall’ufficio personale del Comune di Formia con la determina dirigenziale numero 1318 del 12 settembre. Ma è stato l’esito finale a non convincere Aurora Russo, quarta con 69,25 punti. E così che il terzo classificato, Gianluca Simeone, il figlio del neo presidente dell’Astral ed ex consigliere regionale di Forza Italia, Pino, è diventato secondo (grazie ai 70,00 punti conquistati) e la quarta, firmataria del ricorso, è diventata meritevole del terzo posto.
Ma cosa sarebbe successo? La dottoressa Alfieri raggiunto il secondo posto grazie al titolo di laurea magistrale in Scienze e tecniche della amministrazioni pubbliche e al master universitario in Management dell’accoglienza e dell’integrazione. Il ricorso della quarta classificata era arrivato ad una drastica conclusione nella discussione svolta lo scorso 29 aprile (ma la sentenza è stata pubblicata venerdì 8 maggio): la Alfieri avrebbe potuto ottenere al massimo 65,33 punti e non 71,50. Perché? Avrebbe dovuto partecipare con una laurea, per esempio, in Giurisprudenza perché quella triennale in Scienze giuridiche resterebbe assorbita in quella magistrale in Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche e dunque “non sarebbe autonomamente valutabile”.
Il ricorso dell’avvocato Luca Scipione ha messo in discussione anche il punteggio finale del figlio dell’ex assessore regionale di Forza Italia Simeone. Gli sarebbero spettati 64 anziché 70 punti dal momento che “l’unico servizio utilmente valutabile sarebbe quello prestato dal 1° ottobre 2017 al 2 novembre 2022 e non quelli aventi una durata inferiore a sei mesi”. La stessa Russo ha chiesto al Tar di rivedere la graduatoria di questo concorso ricco di incognite lamentando il mancato riconoscimento del punteggio corrispondente ai corsi di aggiornamento e formazione svolti ed agli incarichi professionali espletati. Insomma avrebbe merito – a suo dire – 9,25/10 e non 7,25/10 punti, come riconosciuto”.
Il comune di Formia, assistito dagli avvocati Mauro Piscopo e Jessica Quatrale mentre Alfieri e Simeone sono stati difesi dallo stesso legale, l’avvocato Tony De Simone, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. A suo dire Aurora Russo “non ha in alcun modo contestato la posizione della prima classificata ed ambisce, quindi, ad un mero scorrimento della graduatoria che, tuttavia, è impossibile per carenza di ulteriori posti in organico che neppure potrebbero essere istituiti”. Una tesi quella del Comune che ha avuto vita breve perché le graduatorie dei concorsi degli enti locali “sono valide tre anni” (in base al Tuel e al decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001) ed “è possibile l’utilizzo, da parte di un’amministrazione, della graduatoria concorsuale formata da un’altra per la copertura di posti vacanti. In termini di interesse a ricorrere, ciò significa che il ricorso è pienamente ammissibile perché la ricorrente può vantare quella che è stata definita dalla giurisprudenza come “una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta all’amministrazione che ha bandito il concorso. Del tutto irrilevante è sul punto che, come rappresentato dal difensore dell’ente locale, al momento non vi siano l’assenso del Comune di Formia e l’accordo con l’amministrazione richiedente, dato che alcuna richiesta di utilizzo della graduatoria di cui è causa risulta essere stata proposta da altri enti pubblici”.
Il Tar è implacabile quando cita il tipo di laurea (o titoli di studio equipollenti, di cui avrebbe dovuto disporre la dottoressa Alfieri: laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Giurisprudenza (classe LMG/01) secondo l’ordinamento didattico introdotto con il d.m. 22 ottobre 2004 n. 270; ii) laurea specialistica in Scienze dell’economia (64/S), Scienze economico-aziendali (84/S) o Giurisprudenza (22/S). E invece la dottoressa Alfieri ha conseguito nel 2020 presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli la laurea magistrale in Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche (classe LM-63). La stessa candidata l’ha considerata “equipollente” sulla base del decreto Ministeriale del 20 maggio 1991 che riguarda la (allora) laurea in Scienza dell’amministrazione rispetto alle lauree in Giurisprudenza e Scienze politiche dell’epoca. Il Tar ha chiarito l’equivoco: “L’equipollenza in senso proprio consiste nell’analogia espressamente prevista dalla legge tra differenti titoli di studio del vecchio ordinamento, mentre l’equiparazione attiene alla corrispondenza dei titoli accademici precedenti alle riforme del 1999 e del 2004 con quelli successivamente introdotti ed anche tra quelli previsti dai suddetti nuovi ordinamenti degli studi.
Prima dell’udienza del 29 aprile scorso le parti erano state invitate a produrre ulteriori memorie e il Tar non ha tenuto in considerazione quella della dottoressa Alfieri circa lo svolgimento con il dirigente del settore della Polizia Locale essenzialmente attività di “predisposizione” di atti di vario genere e contenuto rientranti nella competenza dell’ufficio. Per il Tar di Latina “non è stata fornita adeguata evidenza di un particolare livello di autonomia del quale ella avrebbe goduto nel disimpegno di tali mansioni, né della loro intrinseca complessità o del fatto che, per essere eseguite, richiedessero il possesso di particolari conoscenze specialistiche di livello universitario; profilo quest’ultimo che potrebbe astrattamente emergere solo per un numero limitato di specifici compiti conferitile in materia di contrattualistica pubblica nel periodo in esame ma che comunque, in concreto, non è stato attestato dal responsabile dell’unità organizzativa”.
La dottoressa Alfieri, che probabilmente impugnerà la sentenza del Tar al Consiglio di Stato, è stata stralciata dalla graduatoria di questo concorso beneficiando alla fine di una magra consolazione: grazie alla compensazione nessuno tra le parti che si sono costituire dovrà affrontare le spese di lite sostenute. Ma il risultato sentenziato dal Tar è un altro: la dottoressa Russo ora è… medaglia di bronzo. Quella di legno alle Olimpiadi ancora non sono assegnabili.