Formia / Contributi all’agenzia di viaggi per il covid non dovuti , la conferma del Tar di Roma

FORMIA – Le risultanze investigative del gruppo di Formia della Guardia di Finanza sulla gestione dei fondi Covid nel 2020 nel settore turistico in città sono state finanche condivise dalla sezione seconda quater del Tar di Roma. I giudici amministrativi nella chilometrica sentenza firmata dalla dottoressa Antonella Mangia, Virginia Giorgini e Luigi Edoardo Fiorani hanno legittimato l’operato del Colonnello Luigi Galluccio quando nell’autunno 2024 effettuarono una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un noto imprenditore impegnato nel settore turistico. Le fiamme gialle non avrebbero mai immaginato che l’agenzia viaggi dell’uomo avrebbe truffato lo stato sul bonus di sostegno destinato alle imprese per lenir il calo di fatturato e introiti del primo periodo Covid.

Per i mancati incassi derivanti dalla pandemia la società a responsabilità limitata si Formia aveva ottenuto dal Ministero del Turismo, in due tranches, una da 632mila euro e un’altra da 150mila. Ma l’esame sui fatturati dell’agenzia negli anni che vanno dal 2018 al 2021 ha verificato che parte del sostegno covid accordato dal Ministero del turismo non era dovuto. Perché? All”attiva agenzia di viaggi di Formia erano stati liquidati 424.480 euro non dovuti. La società aveva attuato – secondo la Guardia di Finanza e ora ribadito dal Tar sezione di Roma – un metodo di fatturazione che ha falsato le perdite effettive dal Covid. Saputo dagli investigatori formiani circa l”illecita erogazione di fondi pubblici, il ministero del turismo arrivò alla conclusione accolta dal Tar Roma per recupero delle somme erogate dallo Stato,.. nel caso di specie “parte dei contributi a fondo perduto percepiti per il ristoro di agenzie di viaggio e per il calo di fatturato subito nel periodo emergenziale da Covid 19, non erano spettanti”
iniziò contestualmente l’iter per il recupero delle somme a carico della società formiana che impugnò come detto al Tar le drastiche conclusioni difensive dell’Agenzia delle Entrate e naturalmente del ministero del turismo.

Il Tar ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo per conto dell’agenzia viaggi anche il ricorso della stessa al Tar di Roma riprendendo letteralmente i verbali della Guardia di Finanza. E cioè che il mancato diritto alle somme recuperate era dovuto al cambio di fatturazione adottato dall’agenzia dal luglio 2020 a maggio 2021. in sintesi l’agenzia ha “venduto ai clienti pacchetti turistici che comprendevano beni e servizi dalla stessa preacquisiti presso le varie strutture ricettive, con le quali essa stipulava, a seconda dei casi, contratti di allotment con opzione a release. Oppure contratti di “vuoto per pieno”; fino a giugno 2020, “la società fatturava al cliente l’intero importo del pacchetto turistico – comprensivo, quindi, dei costi dalla stessa sostenuti per l’acquisto di beni e di servizi effettuati da terzi (albergatori, ristoratori, vettori, guide, etc.) a diretto vantaggio dei clienti. Dal luglio 2020 a maggio 2021, invece, la società ha fatturato la sola commissione, vale a dire il proprio margine di guadagno, alla struttura alberghiera dalla quale aveva preacquisito i servizi, mentre quest’ultima fatturava al cliente l’importo del soggiorno.

Questo sistema- secondo il Tar – ha falsato le perdite reali che l’agenzia viaggi non avrebbe mai lamentato. Al di là del rigetto di vizi formali avanzati dall’avvocato Cardillo Cupo il Tar ha condivo la tesi secondo la quale il corretto il ragionamento della Gdf, secondo cui l’indebita percezione di contributi pari per il decreto direttoriale a oltre 424 mila euro è frutto non, per come dedotto col ricorso, del mutamento del sistema di fatturazione della società intervenuto nel 2020, bensì per essere state considerate poste non omogenee tra gli stessi periodi degli anni 2019 e 2020. In sostanza, è stata rilevata una questione di sostanza sulle poste considerate per la concessione dei contributi covid da parte del Ministero e non un problema derivate soltanto dalla differente modalità di fatturazione