Formia / Spostamento della dirigente Picano, attesa per la sentenza di merito

FORMIA – Tutti contro Rosanna. Anche la neo dirigente della Polizia Locale del comune di Formia, Giuseppina Sciarra, attraverso l’avvocato Danilo Alfieri del foro di Santa Maria Capua Vetere si è costituita nel giudizio di merito che si è svolto mercoledì davanti la rinnovata prima sezione di Latina del Tar del Lazio. Sfrattata dal neo sindaco Gianluca Taddeo nell’autunno 2022, l’ex comandante dei Vigili Urbani del Comune di Formia ha rinunciato alla sospensiva e ha chiesto il pronunciamento del Tar con il ricorso presentato dall’avvocato Luca Scipione contro il decreto sindacale che “esiliava” la dottoressa Picano, regolare vincitrice del concorso a comandante della Polizia Locale, a guida dell’anonimo Settore “Affari generali”.

Dott.ssa Rosanna Picano

Il legale della Picano ha illustrato il contenuto di circostanziati motivi aggiunti sui quali c’è stata l’attesa la controreplica del comune e della sostituta dell’ex comandante, la dirigente Giuseppina Sciarra che, costituendosi davanti al Tar attraverso il professor Maurizio Danza e l’avvocato Danilo Alfieri, hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso della dottoressa Picano. Essenzialmente hanno impostato le loro difese su due aspetti. Il primo: l’ex comandante della Polizia Locale del comune di Formia – a dire della dottoressa Sciarra – il suo incarico dirigenziale l’ha conservato nonostante sia risultata vincitrice di concorso nel lontano… 1997. Il secondo: la dottoressa Picano non aveva alcun interesse ad impugnare la macro organizzazione dell’ente da parte della Giunta Taddeo.

Il dibattimento mercoledì mattina è stato lungo ed articolato e la sentenza del merito è attesa tra una decina di giorni quando sul “licenziamento” della dottoressa Picano si pronuncerà un altro organo giudicante, la sezione Lavoro del Tribunale di Cassino. Lo farà contro le diverse e presunte illegittimità contenute nel decreto sindacale del15 novembre 2022, ‘figlio’ della delibera numero 135 del 31 maggio precedente in ordine ala nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente. I legali della dirigente, gli avvocati Luca Scipione e Giuseppe Masiello, avevano chiesto che il giudice titolare del procedimento (Lorenzo Sandulli) emettesse subito una sentenza parziale (o parzialmente definitiva). La dottoressa Picano ha rinunciato a presentare elementi aggiuntivi contro gli ultimi e discussi provvedimenti adottati dalla Giunta municipale di Formia sul riordino della macchina burocratico-amministrativa dell’ente.

Dott.ssa Giuseppina Sciarra

L’avvocato Scipione sia al Tar che davanti il Tribunale ordinario ha chiesto l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale numero 128 del 4 del luglio scorso che, definendo il nuovo assetto organizzativo dell’ente”, approvava la struttura organizzativa dello stesso comune di Formia con la previsione di 8 settori nella parte in cui era stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore numero 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”. Il ricorso al Tar dell’ex comandante Picano ha contestato nel merito, inoltre, la legittimità della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia (poi rettificata) numero 19 del 24 gennaio scorso che, avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, ha approvato, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale numero 128 del 4 luglio 2024, la nuova struttura organizzativa dell’ente con la previsione (ora) di 7 settori ma sempre inglobando nel settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura” e con l’assegnazione delle relative risorse e di quelle umane. Il terzo provvedimento impugnato dall’avvocato Scipione e oggetto ora del pronunciamento di merito da parte del Tar è il decreto sindacale numero 3 del 3 febbraio scorso. Nella parte in cui il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, aveva conferito alla dottoressa Giuseppina Sciarra anche l’incarico di dirigente della…. “Polizia Locale”.

Avv. Luca Scipione

Davanti la prima sezione del Tar di Latina sia nell’iniziale richiesta di sospensiva e ora nel giudizio di merito la difesa della Picano ha evidenziato – soprattutto con gli elementi aggiuntivi – come la Giunta di centro destra, dal 2022 (appunto) abbia avviato un’azione di accanimento nei confronti della dottoressa Picano quando, a pochi mesi dalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, venne sollevata dall’incarico di Comandante della Polizia Locale per essere ‘esiliata’ al settore Affari generali. E invece la dottoressa Picano è stata assunta al comune il 21 aprile 1987 a seguito di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di Vice comandante della Polizia Locale dieci anni più tardi, nell’aprile 1997 e si aggiudicò un’altra prova concorsuale per titoli ed esami per un posto di “Dirigente (Comandante) – Qualifica Dirigenziale dell’Area di Attività Dirigenziale” da assegnare alle Attività del Settore di Controllo del Territorio Polizia Urbana, Giudiziaria, Viabilità, Rapporti Organi di Rappresentanza, Vigilanza e Occupazione Suolo Pubblico, Polizia Amministrativa, Traffico e Protezione Civile, Trasporti Scolastici” a tempo indeterminato e a tempo pieno. Nelle more il comune di Formia con la deliberazione di consiglio comunale numero 30 del 28 aprile di quell’anno approvò il “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale” e, nello specifico, in attuazione della legge regionale numero 20/90, attribuì al Corpo di Polizia Municipale “Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale”, quelle Polizia Giudiziaria”, di Polizia Stradale” e di Funzioni di Pubblica Sicurezza”.

La Picano, in sintesi, ha chiesto al Tar di tornare a svolgere un ruolo apicale che ha ricoperto solo dopo aver vinto due concorsi pubblici. Al Tar sono state avanzate altre presunte anomalie che hanno reso interessante la discussione della richiesta di sospensiva del 19 marzo scorso: “Il Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia, sebbene fosse stato istituito, non è stato mai revocato – ha dichiarato l’avvocato Scipione nel passaggio più forte del suo intervento – e, nonostante ciò, già con la delibera numero 67 del 25 marzo 2022 e con quelle numero 128 del 4 luglio 2024 e ora con quella numero 19 del 24 giugno scorso ha inglobato…“altri e differenti servizi”. La dottoressa Picano nella discussione del merito al Tar si è dichiarata l’unica abilitata a rivendicare un interesse a tutela della propria posizione professionale “pregiudicata da discutibili atti di macro organizzazione”. L’avvocato Scipione ha evidenziato inoltre come la Giunta Taddeo a più riprese abbia violato e abbia “falsamente” applicato alcuni articoli del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia in relazione e violazione della Legge numero 65 del 7 marzo 1986 e di quella regionale numero 1 del 13 gennaio 2005. Inoltre la Giunta con il nuovo assetto organizzativo dell’ente, incardinando la “Polizia Locale” nel neo istituito settore numero 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, “ha ridotto la Polizia Municipale ad un settore amministrativo costituente una struttura intermedia nell’ambito di una struttura burocratica più ampia alle dipendenze di un dirigente amministrativo e non di un dirigente comandante della Polizia Municipale.
Questo nuovo assetto organizzativo è – ha aggiunto l’avvocato Scipione – contrario a tutte le specifiche fonti normative di rango primario e secondario vigenti”.

In effetti il comune di Formia, istituendo all’epoca il Corpo di Polizia Municipale, aveva dato vita ad “un’entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative dell’Ente Comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che, al vertice di questa forma di aggregazione unitaria, è posto un “Comandante”, al quale è affidata la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. E poi anche la legge regionale numero 20/1990 ha configurato il “Corpo di Polizia Municipale” come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell’apparato comunale, un principio, questo, confermato dalla successiva legge regionale numero 1 del 13 gennaio 2005. Insomma la polizia municipale, una volta eretta a Corpo, “non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo, che dirige tale più ampia struttura.

La discussione del ricorso al Tar è terminato infine, presentando con le riserve sul decreto di nomina della dottoressa Sciarra: “Viola l’articolo 14 della legge regionale numero 1/2005, l’articolo della Legge numero 208 del 28 dicembre e l’articolo 12 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale che “stabiliscono tassativamente il conferimento della funzione di dirigente della Polizia Locale soltanto al “Dirigente – Comandante della Polizia Municipale”.