Gaeta / Project financing, per il Tar il comune deve pagare altri 3.000 euro per “soccombenza virtuale”

GAETA, Project financing – Ancora il comune di Gaeta soccombente di fronte ai ricorsi dei singoli stabilimenti balneari contro la scalata ai loro danni di società concorrenti che hanno deciso di aderire ai contestatissimi progetti di finanza fortemente voluti dall’amministrazione Leccese. La seconda sezione del Tar di Latina (presidente Ines Simona Immacolata Pisano, estensori Massimiliano Scalisi e Rosaria Natalia Fausta Imbesi) ha raccolto il ricorso dell’avvocato Bruno Redivo applicando a favore dello stabilimento Luna Rossa quella che nella giustizia amministrativa si chiama “soccombenza virtuale”. In sintesi il Tar non ha annullato alcuna delibera ma ha deciso che per il lido Luna Rossa valgono le stesse ragioni – tecnicamente è stata riconosciuta la sopravvenuta carenza d’interesse – con cui lo scorso settembre era stata bloccata dallo stesso Tar la “scalata”, dopo l’accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Alfredo Zaza D’Aulisio, ad uno stabilimento di Serapo, il lido Serapide. Il Comune non ha subito questa volta alcuna bocciatura ma i giudici amministrativi l’hanno ugualmente condannato al pagamento delle spese legali, 3000 euro, che diventeranno un giorno un debito fuori bilancio (“e per questo motivo – ha tuonato l’ex capogruppo Udc Giuseppe Matarazzo le dimissioni di quest’amministrazione sono inderogabili”).

Il Tar per il ricorso del Luna Rossa si è rifatto a quello vittorioso del Serapide quando non bocciò il ricorso dell’amministrazione gaetana di fare ricorso allo strumento del propject financing (previsto dalla legge 109/1994 sugli appalti pubblici) per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima ma censurò l’applicazione di questo stesso strumento a causa del mancato “rispetto dei necessari criteri di selezione pubblica della proposta“. E il Tar applicò alla lettera il contenuto di un parere del 29 maggio 2025 dell’Agcm (l’Autorità di garanzia per il mercato e la concorrenza) in cui si afferma che…. “laddove il Comune opti per una procedura selettiva su istanza di parte, codesta deve soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio e confronto concorrenziale”. Il comune di Gaeta avrebbe violato i principi cardini della legge sulla trasparenza, la numero 241/1990 quando avrebbe dovuto “rendere pubblici sia i criteri in base ai quali avverrà la scelta discrezionale, sia la notizia di altri eventuali progetti di finanza pubblica, sia il termine per presentare eventuali modifiche. La Giunta Leccese avrebbe potuto permettere lo svolgimento di un’”Opa” (anche se il proponente del progetto di finanza è stato accusato di aver presentato un Piano economico finanziario che prevedeva sì interventi sul territorio ma lontani anni luce dal miglioramento del demanio marittimo), di una scalata al “Luna Rossa” ma la gestione di quest’ultima struttura turistico ricettiva avrebbe dovuto beneficiare della possibilità, del diritto di proporre allo stesso comune di Gaeta la richiesta di “ottimizzare la gestione del bene demaniale, di cui il Comune è mero gestore“. E questo adempimento, di non secondaria importanza, non è stato assolto sia a favore dei lidi Serapide e Luna Rossa che per gli altri stabilimenti balneari di Serapo contro i quali, dal 24 agosto 2024 in poi, sono state approvate altre proposte di progetti di finanza. L’attesa ora è tutta riposta rispetto a quanto deciderà il Tar – prima sezione – che il 19 dicembre (lo stesso giorno sarà discusso il ricorso dell’avvocato Andrea De Bonis per conto dello stabilimento Cab srl)– contro l’efficacia le delibere consiliari numero 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e 21 del 19 febbraio scorso e quella numero 26 del 10 aprile 2025. Con questi provvedimenti erano stati approvati i progetti di finanza presentati da altrettanti privati per “accaparrarsi” la futura gestione ventennale di altrettanti stabilimenti balneari in cambio della realizzazione, a loro spese, di investimenti a favore del demanio marittimo e di altre zone della città di Gaeta.

I legali dell’Antitrust Claudia Giardina, Enrico Labella e Gabriele Maria Polito per conto del presidente dell’Agcm Roberto Rustichelli hanno presentato al Tar – come si ricorderà – ventitrè pagine contenenti ulteriori e pesanti cinque motivi aggiunti per sottolineare sempre la stessa cosa: il Comune di Gaeta sta volutamente perseverando a sbagliare con la decisione di ricorrere allo strumento del progetto di finanza per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per i prossimi vent’anni per la gestione di numerosi ed importanti stabilimenti balneari sul lungomare di Serapo aventi un carattere turistico-ricettivo. L’Agcm ha chiesto anche l’annullamento di una nota del Comune di Gaeta – Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive Pianificazione Urbanistica e Patrimonio del 1 aprile 2025, avente a oggetto “Procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e/o sportive” . Le 23 pagine degli avvocati Giardina, Labella e Polito – il comune in questo ricorso dell’Agcm non si è affidato alla propria avvocatura interna ma ha nominato tre legali di Roma, gli avvocati Filippo Lattanzi, Diego Campugiani e Francesco Cardarelli – arrivano, alla fine, ad una drastica e severa conclusone che mette la Giunta Leccese in un angolo: il ricorso all’istituto del project financing – peraltro non limitato a un singolo intervento, ma esteso ad un’ampia parte del territorio comunale da assegnare con concessioni – c’è stato “per garantire solo formalmente il rispetto della concorrenza, risultando piuttosto finalizzato ad aggirare l’obbligo di svolgere una procedura ad evidenza pubblica idonea a consentire condizioni di par condicio tra i potenziali offerenti e il rispetto dei principi di cui alla Direttiva Servizi e al TFUE, più volti richiamati dal giudice amministrativo e dalla stessa Autorità”. Il vulnus di questa pesante querelle economica-politica e giudiziaria – scrive l’Agcm nei suoi motivi aggiunti – è rappresentato dalla delibera della Giunta numero 143 del 19 giugno 2024 (primo atto impugnato nel ricorso principale che ha avviato questo secondo giudizio), ed espongono esattamente gli stessi motivi di criticità già rilevati dall’Autorità e ora al vaglio dello stesso Tar del Lazio.

Il comune, davanti a questa situazione di palese incertezza giurisprudenziale, ha compiuto tante forzature, una della quale riguarda la proroga all’agosto 2027 delle attuali concessioni balneari marittime che, dettata da un provvedimento ‘last minute’ del governo Meloni (il decreto legislativo numero 131 del 16 settembre 2024, è stata respinta al mittente da diversi pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato. . E poi la proroga della Giunte Leccese “si pone in diretto contrasto con la sentenza numero 728 del 14 novembre 2024” con la quale era stata annullata la deliberazione di Giunta numero 250 del 14 21 dicembre 2023 con la quale il Comune di Gaeta aveva prorogato le concessioni in essere al 31 dicembre 2024. Ma perché il ricorso al project financing non va bene? “Crea – scrivono i legali dell’Authority sulla concorrenza – un peculiare vantaggio competitivo, ossia il diritto di prelazione, riconosciuto in favore del soggetto promotore. Nello specifico delle delibere impugnate, l’Autorità ha evidenziato come non sia stato rispettato l’obbligo motivazionale circa la scelta di tale strumento in luogo delle ordinarie procedure di evidenza pubblica e del fatto che si sia prediletto un iter di assegnazione su istanza di parte in luogo di quello d’ufficio, che garantirebbe una maggior trasparenza e rispetto della par condicio dei soggetti privati interessati. Il Comune, come anticipato, non si è conformato al parere espresso, richiamando la sua precedente decisione in ordine alla scelta dei project financing come strumento di scelta del concessionario balneare”.

La versione difensiva del comune di Gaeta è un’altra. A suo dire l’articolo 193 del Codice degli appalti “tipizza” una disciplina “che non soffre limitazioni”.. “nessuna norma di diritto positivo esclude l’applicabilità dei Project alle concessioni demaniali marittime”… “…i project financing (seppur disciplinati nel codice dei contratti) non sono appalti, né, ai medesimi, è applicabile la normativa degli appalti ed il relativo rito, quantomeno in relazione alla fase della scelta del progetto; essi garantiscono il profilo concorrenziale e pubblicistico e sono di assoluta convenienza pubblica, perché non astraggono gli assentimenti demaniali […] dallo sviluppo del territorio, introducendo una positiva evoluzione in ordine all’impiego da parte dei privati dei beni pubblici”. Queste giustificazioni l’Agcm non le considera “soddisfacente per superare gli aspetti critici della scelta dell’ente sollevati dall’Autorità con il proprio parere.”. Il comune di Gaeta, insomma, starebbe violando l’articolo 12 della direttiva dei servizi, l’articolo 49 del Tfue, l’articolo della legge 241/1900 e l’articolo 193 del decreto legislativo 36/2023 che equivalgono ad un eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti e difetto di motivazione. L’Agcm nei motivi aggiunti ha sottolineato come il comune di Gaeta con i progetti di finanza favorisca “il diritto di prelazione per il promotore del progetto”. Il consiglio di Stato con l’ordinanza numero 9449/2024 ha rinviato alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale della compatibilità del diritto in questione con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Ad avviso del Consiglio di Stato, quindi la prelazione produce “incisivi effetti” sulla parità di trattamento che informa le gare pubbliche, “mettendone in discussione l’essenza”. La stessa Corte di Giustizia con l’ordinanza n. C-835/19, nella valutazione degli effetti del project financing, ne giustifica il divieto disposto dal legislatore nel settore delle concessioni autostradali valutando come l’intento perseguito sia quello “di evitare qualsiasi tipo di vantaggio ai concessionari uscenti” in un settore aperto solo recentemente alla concorrenza. “