GAETA, Concessioni Balneari – L’Agcm, l’Autorità di garanzia sul mercato e sulla libera concorrenza, non può bloccare soltanto l’iter tecnico-amministrativo con cui sono stati approvati tra l’agosto 2024 e la scorsa primavera una quindicina di progetti di finanza per il rilascio delle concessioni demaniali ventennali per la gestione degli stabilimenti balneari ma deve chiamare in causa tutte quelle strutture turistico-ricettive “in essere sul territorio comunale” a favore delle quali l’allora dirigente del settore Demanio Pietro D’Orazio e “stranamente” anche il sindaco di Gaeta Cristian Leccese (a quale titolo poi) il 1 aprile 2025 prorogavano, ai sensi della legge 166 del 14 novembre 2024 (ex decreto legislativo del 16 settembre 2024), le concessioni demaniali marittime entro e non oltre il 20 settembre 2027. A scriverlo sono i giudici amministrativi della seconda sezione di Latina del Tar del Lazio (presidente Ines Simona Immacolata Pisano, giudice estensore Rosaria Natalia Fausta Imbesi) sintetizzando con un’ordinanza quanto deciso nell’udienza del 19 dicembre e pubblicata soltanto nella giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Il Tar, di fatto, invita l’Agcm, concedendole un termine massimo di 10 giorni, ad impugnare le concessioni demaniali rinnovate dal comune alla fine del 2024 dopo che erano state prorogate di un anno rispetto all’originaria scadenza del 31 dicembre 2023. Il primo grado della magistratura è stato chiaro nei confronti dell’Agcm quando scrive che impugnando soltanto i progetti di finanza approvati a più riprese dal consiglio comunale creerebbe, di fatto, un vantaggio ai titolari delle concessioni attualmente efficaci sul territorio comunale”. Quella del 19 dicembre è stata un’udienza transitoria e lo ammette lo stesso Tar quando sostiene che, di fronte al ricorso dell’Agcm (presentato e discusso dagli avvocati Gabriele Maria Politi, Enrico Labella e Claudio Guardina) – il comune si è difeso non la generosa avvocatura interna ma con i legali Francesco Cardarelli. Filippo Lattanzi e Diego Campugiani) – “il contradditorio non è integro”. Lo stesso Tar fornisce alcune istruzioni per l’uso ai legali dell’Agcm: non serve, visti i tempi contingetati, notificare “ad personam” le citazioni a tutti gli altri soggetti titolari dei concessioni demaniali marittime a scopo ricreativo e sportivo, L’integrazione del contradditorio, alla luce del “numero elevato di contenziosi in essere”, può avvenire semplicemente attraverso la pubblicazione del sito internet del comune di Gaeta con cui far conoscere la discussa proroga del dirigente Serapo e del sindaco-dirigente Leccese del 1 aprile 2025 e, naturalmente, i motivi aggiunti presentati dal battagliero collegio difensivo dell’Agcm. Il contenuto dell’ordinanza del presidente Pisano è stata notificata alla direzione generale dello sviluppo economico, attività produttive e area blue economy della Regione e alla stessa Anci che non depone per l’immagine e la credibilità amministrativa del comune di Gaeta che ha avuto bocciati quattro progetti di finanza anche se il clou è previsto nell’udienza camerale del 26 marzo prossimo quanto l’Authority chiederà al Tar l’annullamento di tutti gli attivi amministrative, le delibere di Giunta e di consiglio comunale riguardanti l’osteggiata scelta dei project financing che secondo il sindaco Leccese avrebbe fatto “giurisprudenza”. Che il comune di Gaeta sia nel mirino dell’Agcm lo si evince, infine, da una pesantissima circolate che il presidente Roberto Rustichelli il 5 febbraio scorso aveva inviato, tra gli altri, al Ministro Roberto Calderoli in qualità di Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e al sindaco di Napol Gaetano Manfredi nella veste di presidente nazionale dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comujni italiani. Rustichelli defuiniva la sua una “segnalazione” non mancando di evidenziare una serie di “criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive”. E il monito è quello di sempre: “l’Autorità ribadisce l’importanza del ricorso a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, evitando ulteriori proroghe e rinnovi automatici, e a tal fine auspica che i rilievi sopra svolti siano tenuti in debita considerazione”. Nella selezione di Rustichelli l’operato del comune di Gaeta è severamente censurato a pagine 11: “Con i propri interventi, innanzitutto, l’Autorità ha rilevato dubbi in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento del project financing per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, anche tenuto conto dell’importante vantaggio competitivo riconosciuto in favore del soggetto promotore, ossia il diritto di prelazione”. Gaeta capitale italiana del mare…