Gaeta / Concessioni balneari, primo project financing bocciato dal Tar

GAETA – Ventisei pagine per censurare apertamente l’operato del comune di Gaeta per la scelta di affidare, attraverso lo strumento del progetto di finanza, per i prossimi vent’anni la gestione della principale voce del suo “Pil”, quella del turismo balneare e ricettivo. Le hanno sottoscritte il presidente della prima sezione di Latina del Tar, Ines Simon a Immacolata Pisano, ed il giudice estensore Massimo Scalise in una sentenza che, figlia di una lunga udienza celebrata il 15 luglio, è stata pubblicata nella giornata di giovedì e farà ora senz’altro rumore, sul piano politico, all’interno della maggioranza Leccese. E’ stato accolto infatti il ricorso dello stabilimento balneare “Lido Serapide” che, titolare una regolare concessione demaniale che rilasciata nel 2003 ma più volta rinnovata dal 1982 (il bene demaniale è fruibile da diverse generazioni della famiglia Riciniello dal lontano 1926), ha bloccato – almeno per il momento – la “scalata” ai suoi danni della “Thor srl società Benefit”.

Il Tar ha annullato di fatto la delibera di consiglio comunale numero 17 del 19 febbraio scorso con cui la “Thor srl” veniva considerata società promotrice per chiedere il rilascio della concessone demaniale sinora nella disponibilità del “Lido Serapide”. Come? Naturalmente la richiesta è stata accompagnata da un impegno annunciato dalla società subentrante che, costituitasi soltanto il 30 luglio 2024, metteva a disposizione del comune di Gaeta quasi 288 mila per “realizzare opere e interventi pubblici direttamente connessi alla fruizione turistica del litorale di Serapo (rifacimento delle sedi stradali che conducono alla spiaggia oggetto della concessione), 432mila euro per realizzare investimenti sull’area demaniale marittima e 144mila per “servizi gratuiti offerti per il sociale (categorie protette). La sentenza del Tar ha raccolto le eccezioni sollevate dal “Lido Serapide” nel ricorso presentato dall’amministrativista (e specializzato nella gestione del demanio marittimo) Alfredo Zaza D’Aulisio. E molte hanno avuto un carattere sostanziale nella misura in cui, per esempio, il comune di Gaeta si è appropriato di un potere, quello della gestione del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, che, secondo quanto prevede la normativa statale e regionale, che non gli spetta. E poi “ogni selezione per il rilascio di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative dovrebbe essere modulata sugli interessi pubblici correlati alla funzione del bene e all’ottimizzazione della sua gestione”, la proposta della “Thor srl” sarebbe stata selezionata sulla base della mera valutazione del valore economico relativo ad interventi che “nulla hanno a che vedere con l’utilizzazione turistico-ricreativa dei beni demaniali marittimi”, investimenti promessi ed annunciati e considerati di dubbia realizzazione. Il lido di Gaeta lamenta nel ricorso diverse altre anomalie che, recepite dal Tar, potrebbero ora essere applicate alle altre 14 delibere consiliari con cui tra il 24 agosto 2024 e le fasi iniziali del 2025 sono stati approvati altri 15 progetti di finanza per la futura gestione dei lidi di Gaeta. L’avvocato Zaza D’Aulisio mette poi in evidenza come la società ricorrente “non sarebbe mai stata messa a preventiva conoscenza della presentazione dell’istanza di progetto di finanza proposta dalla controinteressata; non sarebbero stati mai resi pubblici gli elementi/criteri che sarebbero stati utilizzati per effettuare la scelta comparativa; la ricorrente non sarebbe mai stata chiamata ad interlocuzioni con il Comune in relazione alla proposta presentata dalla controinteressata”.

Insomma il Comune avrebbe violato quanto prevede la legge 241/90 sulla trasparenza. Il Tar ha bocciato senza esitazione l’operato del comune di Gaeta nel momento in cui censura il ricorso al projetc financing. Andava, al contrario, prescelta la licitazione pubblica con la partecipazione di più soggetti imprenditoriali e al tal riguardo i giudici amministrativi di Latina sottolineano l’attualità e la valenza giuridica di una sentenza, la numero 1, di una seduta plenaria del Consiglio di Stato del 2012. E cioè che…“nel procedimento di project financing, articolato in più fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore, l’atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione….” Insomma il ricorso al progetto di finanza (“costituisce un atto connotato da amplissima discrezionalità”)– e lo hanno ribadito diverse sentenze di alcuni Tar italiani – creerebbe un pregiudizio che, oltre a danneggiare il concessionario uscente, metterebbe l’ente appaltante (il comune di Gaeta) a rischio di milionarie istanze di risarcimento danni in tema di imparzialità, trasparenza e proporzionalità. La sentenza del Tar di Latina non poteva non accogliere diversi pronunciamenti dell’Autorità di garanzia sul mercato e la trasparenza, che ha impugnato nel frattempo diverse delibere consiliari del comune sui progetti di finanza. I giudici amministrativi ricordano quanto ha affermato l’Agcm in un parere del 29 maggio scorso proprio sulla illegittimità della delibera consiliare del 17 febbraio 2025 che lo stesso Tar ha definito carta straccia. “Laddove il Comune opti per una procedura selettiva a seguito di istanza di parte, la procedura deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. La procedura selettiva, infatti, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e quindi le chances concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri”
Nello specifico al Tar “non risulta agli atti che sia stata data pubblicità agli elementi/criteri che il Comune di Gaeta avrebbe utilizzato per selezionare la proposta di interesse pubblico e tantomeno alla delibera di Giunta Comunale nummero 143 del 19 giugno 2024 che stabiliva i criteri di preferenza per l’affidamento delle concessioni demaniali e non quelli per la selezione delle proposte di progetto finalizzata a realizzare (altri) “servizi ed opere di pubblica utilità””. Il lido Serapide – ha fatto rivelare l’avvocato Zaza D’Aulisio – avrebbe voluto partecipare ad una concertazione con il comune di Gaeta (“per proporre modifiche o miglioramenti dell’istanza presentata”) che invece ha promosso una “procedura meramente interna”.

Durissimo l’atto di accusa del Tar sull’operato del comune di Gaeta sulla bontà del Piano economico finanziario della società pronta a scalare il Lido Serapide: “Si è limitato a recepire e a tenere per buoni i dati e le cifre snocciolati dalla controinteressata nel Pef e recepiti in modo automatico nella relazione tecnica annessa alla delibera impugnata. Difatti, né in quest’ultima né negli atti endoprocedimentali è stata fornita l’evidenza delle attività di riscontro e di verifica eventualmente compiute dal Comune su quanto prospettato dalla controinteressata nonché delle motivate risultanze… E un’attenta verifica della fattibilità della proposta era vieppiù necessaria ove si consideri che il promotore è stato individuato in un’impresa (l’aggiudicataria) costituita appena prima dell’indizione della procedura di project financing; la proposta valutata di pubblico interesse presentava diverse lacune e criticità ben lumeggiate nel ricorso e non efficacemente smentite dalla controinteressata – in punto di appostazione delle spese su componenti rilevanti del progetto”. Le 17 doglianze elevate dal Tar sono sintetizzate nell’annullamento della delibera consiliare 17/2025 e nel pagamento delle spese legali (6000 euro) ai danni della “Thor srl” e del comune di Gaeta che, dopo questa sentenza, è rimasto in silenzio. Pochi i commenti filtrati. Uno dei pochi è stato quello dell’ex presidente del comunale Davide Speringo che, assente nella seduta di giovedì mattina, aveva marcato la sua distanza dalla maggioranza astenendosi in occasione dell’approvazione dei progetti di finanza: “Loro hanno deciso di intraprendere questa strada che non ci mai convinto…”