Inchiesta chioschi di Sabaudia, il tribunale della libertà si riunisce il 21 settembre

SABAUDIA – E’ stato fissato al 21 settembre prossimo il pronunciamento bis del Riesame chiamato di nuovo a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’ordinanza cautelare ai domiciliari notificata lo scorso febbraio a Giovanni Secci, l’ex vice sindaco, assessore al demanio e coordinatore comunale di Forza Italia al comune di Sabaudia arrestato nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta assegnazione pilotata di otto chioschi alla vigilia dell’estate 2025 sul lungomare della città delle dune. I giudici del Tribunale della Libertà nell’ultimo giorno utile saranno chiamati a riformulare la loro decisione che, confermando lo scorso 18 giugno il provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario su richiesta della Procura, è stato censurato non poco dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Gaetano De Amicis, giudici relatori Emilia Anna Giordano, Paola Di Nicola, Pietro Silvestri e Roberta Lucci).

In una sentenza di nove pagine depositata lo scorso 7 settembre a quasi due mesi dalla discussione i giudici della Suprema Corte, accogliendo un mirato ricorso dell’avvocato Renato Archidiacono, erano stati chiari: Secci non sarebbe dovuto finire ai domiciliari e avevano definito “carente e silente” l’ordinanza del Riesame perché non aveva fatto emergere “nessun contatto, nessun rapporto, nessun elemento finalizzato a provocare l’esistenza della collusione indicata” tra Secci e l’imprenditore di Latina Fabrizio Gallo la cui decadenza dalla concessione degli stessi chioschi era stata annullata dal Tar. Il 21 settembre – ironia della sorte – riprenderà davanti il giudice monocratico del Tribunale di Latina Elena Sofia Ciccone il giudizio immediato chiesto dal Pm Giuseppe Miliano per Secci e due dirigenti del comune di Sabaudia, Giuseppe Caramanica, difeso dall’avvocato Massimo Signore, ed Elisa Cautilli.

I legali di quest’ultima, gli avvocati Giulio Mastrobattista, Athena Agresti e Francesco Fedele hanno chiesto di accedere al rito abbreviato condizionato all’audizione di consulente (l’avvocato Lacerenza) nominato dal comune di Sabaudia che affiancò il responsabile unico del procedimento nello svolgimento della gara d’appalto e all’acquisizione di due sentenze della Cassazione che, a loro volta, avevano annullato a favore della dirigente di Sora i domiciliari ed il provvedimento di sospensione dal servizio per un anno.

Se l’istanza della Cautilli dovesse essere accolta, il processo immediato per Secci e Caramanica dovrà essere presieduto da un altro giudice. Intanto nell’udienza del dibattimento sono attese la nomina di un perito fonico per la trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dalla Procura della Repubblica e l’audizione di due agenti di Pg che per conto della Guardia di finanza di Sabaudia svolsero le indagini. Sul dibattimento sicuramente avranno un’eco le pesanti censure mosse dalla Cassazione al pronunciamento del Riesame che aveva confermato i domiciliari per Secci (è indagato da febbraio ma senza alcun vincolo lo stesso sindaco di Sabaudia Alberto Mosca) per turbata libertà degli incanti. Se la collusione (ipotizzata con Fabrizio Moro) è stata esclusa dalla Cassazione – al punto che l’imprenditore non fu neppure invitato ad una riunione tecnica convocata dal comune di Sabaudia – per la Procura e,successivamente, per il Gip Cario e per lo stesso Riesame Secci “avrebbe voluto sin dall’ inizio favorire alcuni soggetti, direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti aggiudicatari dichiarati decaduti; in tal senso si spiegherebbe l’atteggiamento avuto in relazione al modello di chiosco, alla introduzione di una serie di clausole, alla delibera del 2 maggio 2025 successiva alla riunione tenutasi il precedente 30 aprile, in cui, secondo lo stesso Tribunale del Riesame, sarebbe stato siglato un accordo collusivo.

Si tratta di un ragionamento viziato, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere verificato era innanzitutto che una collusione, un accordo collusivo, vi fosse – scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione – Rispetto al segmento di condotta precedente alla riunione del 30 aprile, la prova della esistenza di una collusione è sostanzialmente inesistente, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento a circostanze (le clausole del bando, il superamento del modello del cosiddetto chiosco tipo) che non solo, per le ragioni indicate nel ricorso, non sono univoche e si prestano a interpretazioni molteplici, ma, soprattutto, rivelano al più l’ intento del ricorrente di favorire, di avvantaggiare alcune imprese; un intento, che, tuttavia di per sé, non rivela affatto un sottostante accordo collusivo. Non ogni condotta favoreggiatrice rivela l’accordo tra il pubblico agente e il soggetto favorito; ciò che deve essere provato è -ammonisce la Cassazione – l’ intesa con il soggetto che da un determinato atto trae vantaggio, ovvero la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzare il pubblico ufficiale e ciò deve essere desunto dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi”.

Che il Riesame debba specificare meglio il suo pronunciamento favorevole sulla conferma dei domiciliari a Secci si registra -come detto – quando il presidente De Angelis -definisce l’ordinanza del Riesame” sul punto è silente, tenuto conto, da una parte, che non è emerso nessun contatto, nessun rapporto personale, nessun elemento volto a comprovare l’esistenza della collusione indicata e, quindi, l’ inquinamento strumentale del procedimento di scelta del contraente, e, dall’altro, che neppure è stato valorizzato un qualsiasi elemento volto nemmeno a comprovare che la decadenza del primo aggiudicatario, seppur successivamente annullata, sia stata disposta in modo strumentale al solo fine di favorire le imprese che si erano classificate come seconde. Né è obiettivamente chiaro quale sarebbe nella specie il “mezzo fraudolento”, cioè l’attività”.