Ferie non godute durante il Covid, Asl Latina dovrà risarcire un ex primario del Dono Svizzero di Formia

FORMIA – Il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino Luigi Salvia ha condannato l’Asl di Latina a risarcire il dottor Maurizio Pensavecchia, l’ex dirigente medico in servizio sino al 2022 presso l’unità operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale Dono Svizzero per non aver usufruito, dal 2020 al 1 agosto 2022 giorno in cui è andato in pensione, di 63 giorni di ferie semplicemente perché la sua presenza, in termini di efficacia assistenziale alla struttura in cui prestava servizio, era necessaria all’emergenza pandemica in corso. E’ stato quest’ultimo l’aspetto prioritario che ha caratterizzato lo svolgimento di un duro contenzioso che ha visto il dottor Pensavecchia, assistito dall’avvocato Riccardo Signore, contrapporsi al suo ex datore di lavoro. I legali nominati dall’Asl pontina, gli avvocati Pasquale Cirillo e Massimo Valleriani, hanno provato a contestare e contrastare la richiesta pecuniaria dell’ex primario.

Dopo il fallito tentativo di conciliazione, l’Asl aveva impostato la sua difesa affermando come il ricorrente avesse deciso le sue ferie concordandole e programmandole di comune accordo con i colleghi, di non aver allegato né provato il rigetto delle richieste di ferie e tantomeno di aver dimostrato l’impossibilità di recuperare le ferie non fruite nell’anno in corso entro il primo semestre dell’anno successivo. La difesa dell’Asl ha provato a contestare la valenza probatoria della documentazione prodotta dall’ex dirigente medico, “smentita da una nota allegata e che comunque conferma la fruizione delle ferie come da prospetto” sostenendo “l’infondatezza della denunciata disparità di trattamento, considerando il differente contesto operativo e profilo professionale dei soggetti considerati in comparazione”.

Il giudice del lavoro ha accolto in pieno la tesi della costituzione in giudizio, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi, permessi spettanti al personale anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche “non può essere ritenuto operante allorquando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a sé non imputabile, sostenendo di non aver potuto godere delle ferie spettanti a causa del diniego espresso ricevuto dal datore di lavoro”. L’avvocato Signore,nello specifico, si è visto riconoscere un principio sancito dalla sentenza numero 13613 del 2 luglio 2020 della Corte di Cassazione secondo la quale “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. Il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Avvocato Riccardo Signore

Il giudice Salvia nelle sue interessanti 11 pagine della sua sentenza ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore del dottor Pensavecchia quando osserva testualmente come “dalle risultanze documentali non risulta prova che l’Asl di Latina abbia provveduto ad invitare il ricorrente alla fruizione delle ferie e/o ad informarlo in modo accurato che sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento, negli anni oggetto di causa, dal 2020 fino al collocamento a riposo del dipendente nel 2022. Il ricorrente ha invece documentato un provvedimento di generale sospensione della fruizione di ferie per il periodo successivo al 5 marzo del 2020 oltre a una nota aziendale specifica, a firma del Dirigente della Uoc Chirurgia Generale DEA I presso cui era impiegato Pensavecchia in cui l’Azienda “riconosce che l’effettiva mancata fruizione delle ferie per Pensavecchia è stata conseguenza della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza in una situazione oggettiva di carenza di organico.

L’Azienda ha inoltre prodotto un’ulteriore nota con cui ha disposto la ripresa della fruizione dei congedi ordinari dal 1 giugno 2020, sempre però condizionata alle esigenze di servizio, a riprova dell’effettiva limitazione imposta, in via generale dall’azienda e per ragioni di continuità del servizio, alla fruizione integrale dei periodi di ferie, e la non imputabilità al dipendente per il mancato godimento. In ogni caso, non è stata fornita- va giù duro il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino – allegazione né prova, da parte dell’azienda, di alcun provvedimento o invito inoltrato al lavoratore a fruire delle ferie, contenente l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi sarebbero andati persi al termine del periodo di riferimento, secondo i criteri determinati dalla giurisprudenza sopra citata. Di conseguenza, in assenza di prova dell’effettiva possibilità per il lavoratore di fruire integralmente delle ferie maturate e dell’invito formulato dal datore di lavoro, non può ritenersi imputabile al ricorrente la mancata fruizione delle stesse, e deve essere riconosciuto l’indennizzo sostitutivo per le ferie maturate e non godute”.

Con riferimento alla quantificazione del credito, risulta dalla documentazione in atti rilasciata dalla stessa azienda sanitaria pontina “l’indicazione del dato di complessivi 63 giorni di ferie residui (44 per gli anni passati e 19 per l’anno 2022) non goduti. Tale documentazione è inoltre richiamata nella nota aziendale (a firma del responsabile del procedimento della UOC Gestione del Personale), prodotta sempre dal ricorrente, con cui è riconosciuto il residuo feria pari a 63 giorni. La circostanza deve intendersi dunque sufficientemente provata documentalmente, al di là della generica contestazione contenuta nella memoria difensiva che non indica peraltro alcun elemento alternativo di determinazione del dato né contesta specificamente la documentazione offerta dal ricorrente sul punto”. E così che l’Asl è stata condannata a liquidare le indennità sostitutive per il mancato godimento di 63 giorni di ferie cui sono state aggiunte la rivalutazione monetaria e gli interessati legali maturati dal 1 agosto di quattro anni e, dulcis in fundo, anche le spese legali affrontate nel corso di questo contenzioso.