“Non fu diffamazione”, dopo il no del pm il gip di Cassino rigetta l’opposizione dell’amministratore di Frz contro la Arnone

FORMIA – Quello di lunedì è stato un compleanno speciale per la consigliere del Pd al comune di Formia Imma Arnone. Le è arrivata un regalo, attraverso i suoi legali, gli avvocati Luca Scipione e Chiara Avallone, davvero inatteso per questa ricorrenza, “anche se fortemente sperato”. Ad inviarglielo è stato il Gip del Tribunale di Cassino Claudio Marcopido. A due mesi e mezzo dallo svolgimento dell’udienza – si era svolta il 3 luglio scorso – il magistrato ha rigettato l’istanza di opposizione contro la richiesta di archiviazione della Procura presentata da parte dell’amministratore unico della Futuro Rifiuti servizi, Raffaele Rizzo.

Il “numero uno” della municipalizzata dei comuni di Formia e di Santi Cosma e Damiano di fatto aveva chiesto il processo per l’esponente Dem con l’ipotesi di reato di diffamazione a causa del presunto contenuto diffamatorio di alcuni post veicolati dalla dottoressa Arnone su alcuni social network. Se un rappresentante della pubblica accusa, il sostituto Procuratore della Repubblica Andrea Corvino, aveva chiesto senza batter ciglio l’archiviazione del procedimento aperto nei riguardi della consigliera del Pd, lo scorso luglio Rizzo e i suoi due avvocati, l’ormai storica legale della Frz, Vittorina Teofilatto e Fabio Di Ruzza, avevano provato a gettare benzina sul fuoco chiedendo di intervenire ma il Gip Marcopido aveva posto loro un disco rosso: “Questa è un’udienza cartolare. Deciderò in base alle memorie presentate. Arrivederci “. Il Gip Marcopido si era riservato la decisione se confermare o meno la richiesta di archiviazione della Procura di Cassino sulla scorta anche della linea difensiva illustrata per conto della dottoressa Arnone dagli avvocati Luca Scipione e Chiara Avallone. Se il dottor Corvino aveva chiesto di cestinare la querela dei legali di Rizzo perché le considerazioni della dottoressa Arnone, rientrando nel diritto di critica ancorché siano stati utilizzati toni aspri, non avevano l’intento di diffamare l’amministratore della società e per questa ragione era stata, appunto, chiesta l’archiviazione della posizione dell’indagata.

Avvocato Luca Scipione

Gli avvocati Scipione e Avallone nella loro memoria naturalmente avevano sottoscritto la conclusione cui è giunto il rappresentante della Procura che, motivando rigo per rigo alcuni pronunciamenti giurisprudenziali e normativi, aveva sostenuto come la “critica, pur veemente, non si traduce in un attacco alla persona in sé ma alle sue scelte (di Rizzo) gestionali e alle conseguenze di queste”. E poi i testi dei post dell’esponente Dem “non travalicano i limiti della continenza formale, non scadono in espressioni gratuite, ingiuriose o lesive della dignità personale del querelante, ma si mantengono nell’ambito di un giudizio sull’operato professionale e politico”. Ma cosa avrebbe scritto di così grave e diffamatorio la dottoressa Arnone al punto da costringere Rizzo a nominare ben due legali? La prima vicenda risale al 4 ottobre 2024 quando la dottoressa Arnone commentava la scelta della Frz di individuare due ditte di San Cosma e Damiano – la località d’origine del sindaco di Formia Gianluca Taddeo e poi diventato comune socio della municipalizzata – per la fornitura e sostituzione dei pneumatici dei mezzi della Frz (pe un costo di poco più di 66mila euro) e per la disinfestazione e disinfezione per un importo di 45 mila euro.

La Arnone paventava l’assenza di richieste di preventivi, di indagini di mercato e la possibile esistenza di favoritismi scrivendo testualmente che “Negli affidamenti diretti viene chiamata una sola ditta, non c’è neanche la decenza di chiamarne tre o di fare manifestazioni di interesse mentre il Controllo analogo (del comune, ndr) dorme . In quel post contestato dalla Arnone – come detto – veniva criticata, di fatto, “la governance attuale della nostra società pubblica confrontando i risultati attuali con quelli precedenti ed evidenziando una perdita di primato nella raccolta differenziata. Il signor Rizzo – scriveva il Pm Corvino – la falsità di tali informazioni sostenendo che le ditte erano state scelte tra una rosa di preventivi (avevano lavorato per Frz in passato nel rispetto del principio della rotazione e i risultati attuali differenziata erano stati raggiunti con criteri più rigorosi”. Nel secondo post sui social pubblicato invece il 29 aprile 2025 la consigliera Arnone aveva, invece, stigmatizzato, con un rigoroso punto di domanda, lo sfilacciamento dei rapporti tra la Frz e l’allora socio pubblico di minoranza, il comune di Ventotene.

Immacolata Arnone, consigliere comunale di Formia

“Tra una governance ormai inadeguata ed un abbandono della politica”, l’esponente del Pd criticava l’operato di Rizzo – costretto a subire un’audizione in pieno consiglio comunale – in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare dopo l’affidamento del servizio ad una ditta esterna in sostituzione della Frz.”. A dire della Procura di Cassino Rizzo lamentava come queste affermazioni fossero diffamatorie, in quanto la situazione sarebbe stata causata dalla soppressione del centro raccolta da parte del Comune di Ventotene e non da inadempienze della Frz”. In ordine al primo episodio denunciato da Rizzo, non nuovo a subire provvedimenti di archiviazione dopo frettolose iniziative legali (sono a carico della Frz i costi dei patrocini garantiti al suo amministratore?), il Gip osserva che il post della dottoressa Arnone “risulta inserito nell’ambito di una critica concernente la gestione di una società partecipata dall’Ente Comunale e, più in generale, le modalità di gestione di risorse e affidamenti pubblici. Si tratta, dunque, di una tematica di evidente interesse pubblico, rispetto alla quale il diritto di critica gode di una tutela particolarmente ampia, proprio in ragione dell’interesse della collettività alla conoscibilità e alla discussione delle vicende riguardanti l’amministrazione della cosa pubblica. Sotto altro profilo, la posizione ricoperta dal querelante, quale amministratore unico di una società a partecipazione pubblica, lo colloca nell’ambito di un’attività istituzionale ed economica soggetta a controllo e scrutinio pubblico, sicché le valutazioni e le contestazioni concernenti le modalità di esercizio delle relative funzioni devono essere apprezzate alla luce del più ampio margine di critica riconosciuto nei confronti di chi riveste ruoli esposti alla valutazione della collettività.

Nel caso di specie – aggiunge il dottor Marcopido nella sua definitiva archiviazione- le espressioni utilizzate, pur potendo risultare sgradite o anche aspre nei confronti degli interessati, non appaiono dirette a colpire la persona del querelante nella sua dignità individuale mediante l’attribuzione di qualità intrinsecamente infamanti, ma sono funzionali alla formulazione di una critica sulle modalità di gestione degli affidamenti e sulla possibile esistenza di interessi estranei a quelli propri della corretta amministrazione”.

In particolare, il riferimento alla scelta delle imprese e al possibile intento di favorire ditte riconducibili al paese di origine del Sindaco Taddeo “assume, nel contesto complessivo dello scritto, una valenza politico-amministrativa e valutativa, esprimendo il giudizio dell’autrice circa la possibile esistenza di una logica di favore nella gestione degli affidamenti. Questo contenuto, anche ove formulato in termini polemici, non integra di per sé un’aggressione gratuita alla reputazione del querelante, dovendosi distinguere la critica, anche severa, rivolta all’operato di un soggetto pubblico dall’offesa personale estranea al merito della questione”.

Ancora Marcopido: “Né può attribuirsi rilievo decisivo, ai fini della configurabilità del reato, alla mera circostanza che il post sia stato pubblicato su Facebook e, dunque, attraverso un mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone. Tale elemento può certamente integrare il requisito della comunicazione con più persone, ma non vale a trasformare in diffamazione ogni espressione critica resa attraverso il social network, dovendo comunque sussistere, sul piano oggettivo e soggettivo, un’offesa penalmente apprezzabile della reputazione altrui”. Che Rizzo sia incappato in un autogol lo ribadisce ancora Marcopido quando osserva che il post (della consigliere Arnone), per come descritto negli atti, “non sembra contenere una ricostruzione articolata e puntuale di fatti specificamente attribuiti alla persona del
querelante, accompagnata da elementi idonei a conferirle un significato univocamente criminoso. Le affermazioni contestate si collocano piuttosto nell’ambito di una denuncia pubblica di presunte anomalie nella gestione degli affidamenti, accompagnata da valutazioni e insinuazioni circa le ragioni delle scelte adottate. Anche a voler ritenere alcune delle affermazioni come riferibili a fatti determinati, non emerge comunque, allo stato degli atti, un compendio investigativo idoneo – termina il Gip del Tribunale di Cassino – a sostenere l’accusa in giudizio con ragionevole prognosi di condanna. La natura della vicenda, il contesto politico-amministrativo nel quale le dichiarazioni sono state rese e la complessiva portata dello scritto non consentono, infatti, di individuare un’offesa alla reputazione del querelante che ecceda i limiti penalmente rilevanti della critica”.

Il Gip ha fatto calare il sipario sulla richiesta di Rizzo di perseguire la dottoressa Arnone per diffamazione con la seguente motivazione che appare molto di più di una reprimenda senza appello: “Quanto al secondo episodio…le espressioni contestate devono essere valutate nel loro complesso e nel contesto di una critica all’operato dell’Amministrazione Comunale e della società partecipata, avente ad oggetto una questione di evidente interesse pubblico quale la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e le ragioni della sostituzione della società in house. L’affermazione secondo cui il querelante “non sarebbe stato all’altezza del compito” costituisce, per il tenore per il contesto nel quale è formulata, un giudizio critico sull’adeguatezza del suo operato quale amministratore, e non un’offesa gratuita alla sua dignità personale.

Analogamente, il riferimento allo “scempio” rappresentato dall’abbandono dei rifiuti e all’asserito silenzio del Sindaco e della maggioranza si inserisce nella complessiva contestazione delle modalità di gestione del servizio e non appare diretto ad attribuire al querelante qualità infamanti estranee all’oggetto della critica. Le espressioni utilizzate, seppure connotate da evidente asprezza e da una marcata accentuazione polemica, conservano pertanto un rapporto di pertinenza con la vicenda amministrativa oggetto della discussione e non risultano gratuitamente degradanti o umilianti. Deve quindi ritenersi che esse rientrino nei limiti del diritto di critica, non ravvisandosi un’offesa penalmente rilevante della reputazione del querelante”.