Gaeta / L’Agcm preannuncia il ricorso al Tar per il project dell’Hotel Serapo

GAETA – Continua senza soste il muscolare scontro tra il comune di Gaeta e l’Agcm, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla decisione dell’Amministrazione Leccese di perseguire lo strumento del progetto di finanza per l’assegnazione delle concessioni demaniali a favore delle strutture turistico ricettive come gli stabilimenti balneari. Al centro dell’ultimo pronunciamento dell’antitrust c’è il progetto di finanza approvato a favore dell’hotel Serapo con la deliberazione consiliare numero 40 del 10 giugno 2025. L’Agcm aveva chiesto al sindaco Leccese di “adeguare” il provvedimento approvato dalla sola maggioranza (anche con il voto di qualche consigliere presuntivamente incompatibile, secondo l’atto d’accusa della minoranza del Pd) alla normativa in vigore sulla libera concorrenza. Questo adeguamento sollecitato dall’Agcm non sarebbe mai stato compiuto dal comune di Gaeta invitato (il 23 settembre) a presentare un “parere motivato” ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990.

Per l’Agcm invece la delibera consiliare numero 40 si pone in contrasto con i princìpi concorrenziali e con la disciplina euro-unitaria sui Servizi oltre che con l’articolo 193 del Codice degli appalti e l’articolo 3 della legge 241/1990 “nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali.. in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere”. Con un conclusione di cui ha dovuto tener conti l’Agcm preannunciando ricorso al Tar contro la delibera consiliare con cui veniva approvato dalla sola maggioranza di centro destra il progetto di finanza presentato dall’hotel Serapo:”Nel termine normativamente previsto il Comune di Gaeta non ha fatto pervenire alcun riscontro al parere motivato” del 23 settembre 2025 e trasmesso due giorni dopo.

L’Agcm nella sua nota con cui preannuncia la presentazione di una ricorso al Tar ribadisce – come sempre – i suoi dubbi in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento del project financing per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime “in considerazione del peculiare vantaggio competitivo (il diritto di prelazione) riconosciuto in favore del soggetto promotore”. In quest’ottica il presidente Roberto Rustichelli sottolinea “le criticità concorrenziali derivanti dal diritto di prelazione previsto in caso di project financing” e lo richiamando la recente ordinanza n. 9449/2024 con cui il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale della compatibilità del diritto in questione con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Il Giudice Amministrativo ha ripetutamente escluso l’applicabilità, in termini generali, del Codice dei contratti pubblici alle concessioni demaniali marittime. Secondo il Consiglio di Stato la prelazione produce “incisivi effetti” sulla parità di trattamento che informa le gare pubbliche, “mettendone in discussione l’essenza”. La stessa Corte di Giustizia, con un’ordinanza del 26 novembre 2020, ha giustificato il divieto di project financing disposto dal legislatore nel settore delle concessioni autostradali evidenziando come l’intento perseguito sia quello “di evitare qualsiasi tipo di vantaggio ai concessionari uscenti” in un settore aperto solo recentemente alla concorrenza. L’Agcm non esclude il ricorso allo strumento del progetto di finanza “includendo la concessione demaniale marittima in un impianto contrattuale di partenariato pubblico-privato come contributo per il recupero dei costi di
investimento” ma il comune di Gaeta ha peccato di presunzione o di superficialità nel momento in cui la sua scelta non è stata “supportata da un adeguato impianto  motivazionale, sia rispetto alla sussistenza di un effettivo interesse pubblico in capo all’ente, sia con riguardo alla presenza di tutti i presupposti di legge per la sua configurabilità.

L’istituto del project financing, infatti, pur permeato di estrema discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione, comporta il rispetto di una serie di obblighi istruttori e motivazionali, che garantiscano la trasparenza delle decisioni assunte. Esso infatti, come detto, conferisce un indubbio vantaggio competitivo in capo al soggetto proponente, rappresentato dal diritto di prelazione di
quest’ultimo, che deve necessariamente giustificarsi in virtù dell’interesse racchiuso nella realizzazione dell’intervento in favore dell’Ente concedente”. Anche l’Anac ha sottolineato come, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’amministrazione “sia tenuta ad adottare un provvedimento amministrativo espresso e motivato, come previsto dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo”.

E invece la delibera numero 40/2025 del consiglio comunale di Gaeta “si caratterizza per un’evidente carenza motivazionale atta a giustificare la sussistenza dell’interesse pubblico dell’amministrazione”. E non è finita. Da qui la decisione dell’Agcm di ricorrere al Tar:” La deliberazione n. 40/2025, infatti, fa un generico riferimento all’interesse pubblico, senza alcun argomento che ponga in correlazione o chiarisca in che termini l’offerta risponda alle aspettative dell’Ente. Né l’interesse può essere desunto dalle indicazioni presenti nella delibera (la numero 143) di indirizzo approvata dalla Giunta che, anch’essa impugnata e oggetto di un maxi ricorso presentato dalla stessa Antitrust, “si limita a segnare un perimetro molto ampio di indicatori valorizzabili nella valutazione dei progetti (quali, ad esempio, la sostenibilità ambientale, l’integrazione dell’attività balneare con lo sviluppo turistico, culturale e sportivo del territorio ecc.) i quali, peraltro appaiono identificare più propriamente criteri di valutazione delle offerte tecniche nell’ambito di un procedimento di gara”.

Il comune di Gaeta – a dire dell’Agcm – continua a sbagliare per al “fine di soddisfare concretamente gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e confronto concorrenziale, la scelta di utilizzare lo strumento del project financing, e soprattutto l’approvazione dei progetti presentati, dovrebbe invece essere supportata da una solida motivazione a sostegno dell’interesse pubblico alla realizzazione degli stessi, mentre nel caso di specie l’unica valutazione svolta è relativa alla fattibilità delle opere, laddove invece interesse pubblico e fattibilità si collocano su piani diversi.

L’Agcm con questo ricorso tenta di infilare il “poker” ai danni del Comune dopo quelli vittoriosi davanti il Tar contro la scalata ai danni degli stabilimenti balneari a favore del lido Serapide, del “Luna Rossa” e – notizia di due giorni fa – e del Cab, Ma il ricorso che potrebbe rappresentare uno spartiacque in questa querelle dei progetti di finanza approvati dal comune di Gaeta per la gestione del suo oro giallo potrebbe essere quello dell’Agcm che ha impugnato al Tar tutte le delibere consiliari sinora approvate dal consiglio comunale per il varo dei project financing. Un disco rosso del Tar potrebbe costituire un serio problema politico per la maggioranza Leccese a meno di 15 mesi dal voto amministrativo. E non è un aspetto di poco conto.