Il capitolo sul project financing per le concessioni demaniali marittime al Comune di Gaeta potrebbe terminare prima del previsto. Lo scorso 8 ottobre La Commissione Europea ha inoltrato una ennesima lettera di costituzione in mora nei confronti dell’Italia, per il mancato corretto recepimento delle Direttive 2014/23/2025 e 2014/24/2025 sulle procedure di appalto e sulle aggiudicazioni dei contratti di concessione. In pratica La Commissione critica aspramente la disciplina del project financing prevista dall’art. 193 del decreto 36/2023,
Nel dettaglio, la Commissione ricorda che le direttive europee promuovono condizioni di partecipazione alle procedure uguali per tutti gli offerenti e rese pubbliche in anticipo, senza alcuna discriminazione o spazio alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, per cui la disciplina dei progetti di finanza italiani contrasta con detti principi, come indica anche la Corte di Giustizia Europea nella decisione del 26 settembre 2024. Non solo, la pubblicità prevista per gli avvisi pubblici di cui ai pf sul sito istituzionale della pubblica amministrazione, non garantisce la adeguata pubblicità così come prevista negli specifici bandi di concessione degli appalti presso gli Uffici della UE e della GUE. Infine, la Commissione rileva che la previsione del diritto di prelazione “sortisce un effetto disincentivante sulla partecipazione alla gara di operatori economici diversi dal promotore (…) ridimensionando l’interesse degli altri operatori a preparare una offerta”. A questo punto, è stato intimato all’Italia di provvedere in merito.
La strategia del comune di Gaeta, incentrata sulla finanza di progetto per 13 concessionari demaniali, appare dunque sempre più da rivedere. Del resto si inserisce in un quadro già segnato dalla revoca di delibera n. 21/2025 (impresa Zio Mike al posto di Luna Rossa) e confermato con la sentenza del TAR Latina, n. 851/2025, e, di annullamento della delibera n. 17/2025 (Thor al posto del Lido Serapide) con sentenza n. 701/2025, laddove, in entrambi i casi, il Giudice aveva riscontrato gli stessi vizi di mancata trasparenza e pubblicità, inadeguata motivazione ed omessa valutazione della proposta di pf, laddove nel ricorso Mammoletta, si argomentava che non si era trattato di progetto di finanza ma di una era e propria nuova concessione demaniale marittima “senza il rispetto dei criteri di selezione pubblica della proposta”.
Sulla problematica della validità dell’impiego dei progetti sulle concessioni demaniali marittime, era già intervenuta, la Sezione Consultiva per gli Affari Normativi del Consiglio di Stato dello scorso 8 luglio, laddove, la Corte aveva escluso che le concessioni demaniali marittime rientrassero nella disciplina del Codice degli Appalti Pubblici, e quindi anche della disciplina di cui all’art. 193, perché contratti attivi in quanto trattasi di concessioni di beni pubblici, “per i quali il concessionario è tenuto al pagamento di un canone a favore dell’ente concedente”. L’affermazione della massima espressione statuale di consultazione giuridico-amministrativa, si inserisce a sua volta nel caldissimo fronte, dei pareri sfavorevoli al Comune di Gaeta resi dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza, perlopiù coincidenti con esposti di privati pervenuti da un unico legale dal mese di novembre 2024 al mese di maggio 2025, che ha contribuito senz’altro a stimolare il temuto ricorso presentato dall’Authority presso il TAR Latina, con motivi aggiunti, di cui si attende l’udienza per il merito al 19 dicembre 2025 e che mette in discussione l’intero impianto della scelta del comune di Gaeta attraverso contestazioni ampie, di più casi e generalizzate. In pari data sarà discusso anche l’ultimo dei tre ricorsi presentati da imprenditori estromessi inizialmente, sulla scorta di delibere di consiglio comunale, dal diritto di prelazione su pf (CAB SRL contro UP SRL).
In conclusione, alla luce dei tanti provvedimenti, osservazioni ed ora della procedura di infrazione, appaiono ridimensionate molte speranze riposte dal Comune di Gaeta in ordine ad uno strumento contrattuale che, non solo, appare sbilanciato verso singoli imprenditori, ma che di fatto ha condizionato l’obbligo di una selezione pubblica, prevista dall’UE senza ulteriori orpelli in vista della imminente scadenza del 30 settembre 2027. Del resto sembra sempre più complesso che il parere di Vas chiesto dalla Regione Lazio al Comune di Gaeta entro il 31 dicembre 2025 su un Pua che avrebbe dovuto essere stato approvato già dal 2016, possa porre rimedio a detto stato di cose.