Inchiesta chioschi di Sabaudia, le motivazioni della Cassazione favorevoli alla dirigente Cautilli

SABAUDIA – Ecco perché la dirigente del Comune di Sabaudia la sorana Elisa Cautilli è potuta tornare a lavorare dopo essere finita ai domicliari e aver subito un provvedimento di sospensione per un anno dall’attività professionale. Lo spiega la sesta sezione penale della Corte di Cassazione depositando le motivazioni con cui ha annullato il provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario in relazione al suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura di Latina secondo la quale, insieme all’altro dirigente, il formiano Giuseppe Caramanica e all’ex vice sindaco di Sabaudia Giovanni Secci avrebbe “truccato” nella tarda primavera 2025 la gara d’appalto per l’assegnazione di cinque chioschi sul lungomare della città delle dune. La difesa della Cautilli, rappresentata dagli avvocati Giulio Mastrobattista, Francesco Fedele e Athena Agresti, è riuscita ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Riesame perché la dirigente ciociara “non ha mai avuto alcun rapporto di interesse con i beneficiari del settore perché, giunta a Sabaudia a seguito di concorso, non ha mai frequentato gli stabilimenti balneari locali”.

Avvocato Giulio Mastrobattista

La stessa Cassazione, presidente Gaetano De Amicis relatore il giudice Emilia Anna Giordano, consiglieri Paola Di Nicola Travaglini, Pietro Silvestri e Roberta Licci – ha ritenuto fondato il ricorso di Elisa Cautilli perché “non sono accertati rapporti diretti né con i precedenti titolari dei chioschi, che sarebbero stati favoriti attraverso la predisposizione su misura del bando di gara né, al di fuori di quelli funzionali, rapporti con il vicesindaco Secci e gli altri amministratori e funzionari comunali – il sindaco Mosca e il dirigente dell’Area tecnica Caramanica, intervenuti nella procedura”. Le motivazioni di revoca dell’ordinanza cautelare nei confronti della Cautilli ripercorrono anche il ruolo della dirigente nella famosa conferenza di servizi tenutasi al comune di Sabaudia il 26 febbraio 2025: “Non risulta – si legge nel dispositivo motivazionale della Cassazione – alcun altro suo intervento funzionale ad ottenere il parere dell’Ente Parco o la sottoscrizione della documentazione e la relativa corrispondenza con il predetto ente (di cui si erano occupati il sindaco Mosca e il funzionario Caramanica), se non la prescrizione, contenuta nel disciplinare tecnico redatto dalla ricorrente, secondo cui era allegata alla documentazione di gara la “proposta” di chiosco-tipo avente caratteristiche dimensionali e tipologiche richieste dall’avviso”. La partecipazione alla condotta fraudolenta della Cautilli – secondo la Procura – è stata ravvisata “nell’aggiramento” del parere contrario espresso dall’Ente Parco ai chioschi attraverso la previsione di un’alternativa che non aveva alcuna giustificazione sostanziale.

“Si tratta, tuttavia, – spiega la Cassazione – di una conclusione non condivisibile alla luce della comunicazione che l’amministrazione aveva inviato all’Ente Parco, in cui si faceva espressamente riserva della legittimità di progetti diversi da quelli tipo, ponendo a carico del richiedente l’onere di conseguire il prescritto parere, e che avevano dovuto essere richiesti, dopo l’aggiudicazione, dai concessionari, ritardando cosi la procedura di assegnazione”. Inoltre, “la stessa ricostruzione compiuta nell’ordinanza impugnata, non consente di ritenere accertato il carattere vincolante per l’amministrazione comunale della previsione del cosiddetto chiosco-tipo”.Secondo la sentenza della Corte di Cassazione sarebbero stati il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ed l dirigente del settore Demanio Caramanica a discostarsi dall’accordo per i chioschi raggiunto in Conferenza dei Servizi. Un’anomali condivisa anche dal ricorso di Cautilli.

“Anche a volere condividere il giudizio di anomalia della procedura – scrive la giudice De Amicis- Non si è, tuttavia, al cospetto di un contributo della ricorrente all’attività fraudolenta perché la stessa, nella qualità, si era allineata alle determinazioni, assunte in autonomia, dopo la riunione, dal sindaco e dal Caramanica, determinazioni risultanti dalla documentazione già trasmessa all’Ente Parco e che, nel prosieguo, hanno effettivamente disciplinato la procedura di aggiudicazione, poiché era a carico degli aggiudicatari acquisire il parere dell’Ente sulla compatibilità urbanistica e ambientale delle strutture”. Elisa Cautilli aveva escluso di avere partecipato alla riunione del 30 aprile 2025 ma ha ammesso di avere istruito e partecipato alla redazione della determina “nella quale, secondo l’accusa, erano riportati riferimenti di carattere menzognero correlati alla richiesta di chiarimenti degli interessati, in realtà mai pervenuti attraverso i canali istituzionali”.

La Cassazione ha anche censuraro la ricostruzione fatta dal Riesame in occasione della sostituzione della misura dei domiciliari per la Cautilli con la sospensione per un anno dal servizio: “La ricostruzione contenuta nell’ordinanza impugnata appare, tuttavia, frutto di un sostanziale travisamento nella parte in cui si afferma che la riunione si sarebbe tenuta, a gara già avviata, solo previa convocazione e senza opportuna pubblicizzazione, con coloro che avevano chiesto l’incontro e non anche con gli ulteriori partecipanti (alla gara), tanto sia perché alla riunione aveva preso parte il Presidente della Società Cooperativa “Chioschi Mare”, cioè una società di servizi che non risulta abbia partecipato alla gara e conseguito l’assegnazione di un chiosco tra quelli oggetto d i gara, sia perché i contenuti dell’accordo – i tempi di apertura del chiosco e la possibilità di avere in concessione l’arenile per il deposito dell’attrezzatura – avevano prodotto effetti per tutti i partecipanti alla gara. Non può, dunque, ritenersi che la condotta della ricorrente abbia contribuito all’adozione della delibera funzionale a creare un percorso privilegiato per taluno dei concorrenti attesa la portata generale delle previsioni contenute nella delibera in esame”.

La posizione della Cautilli viene fortemente ridimenzionato in un altro passaggio delle motivazioni della Cassazione: “Non denota, infine, alcun contributo decettivo della ricorrente la previsione delle clausole inserite nel bando su sua iniziativa quali quelle che prevedevano la riserva di sospendere o revocare la procedura d i assegnazione, senza che i concorrenti possano pretendere indennità o risarcimenti di sorta e la rimozione delle strutture installate, entro il breve termine di cinque giorni, nel caso in cui il Consiglio d i Stato avesse accolto i ricorsi in appello dei concessionari già dichiarati decaduti, né la previsione di punteggio aggiuntivo per chi avesse svolto in precedenza esperienze analoghe di gestione di chioschi per la ristorazione”.

Con una conclusione che peserà senz’altro nell’economia del rito immediato che lunedì scorso è stato rinviato a settembre. Elia Cautilli “è risultata, infine, estranea all’adozione della delibera con la quale veniva disposta la proroga dei termini di partecipazione alla gara per consentire la partecipazione” delle ditte individuali considerate amiche dell’amministrazione e di Secci. Né è partecipe, Cautilli, “alle iniziative dirette alla dichiarazione di decadenza del Gallo, come già ritenuto nell’ordinanza impugnata, che ha escluso qualsiasi rilievo penale a suo carico in relazione a tali attività”. L’annullamento dell’ordinanza del Riesame è stato motivato, infine, perché la ricorrente non ha fornito alcun contributo partecipativo, attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti, alla predisposizione del bando di gara in esame attraverso previsioni e prescrizioni finalizzate a favorire i vecchi assegnatari, già dichiarati decaduti, in violazione delle regole di trasparenza e concorrenza”.

Le motivazioni della Cassazione per Elisa Cautilli hanno rilanciato un interrogativo: perché il suo collega formiano Giuseppe Caramanica non ha fatto altrettanto dopo che il Riesame gli aveva revocato i domiciliari confermandogli la sospensione per un anno dal servizio ? L’avvocato Massimo Signore ha risposto in questi termini: “In questi processi indiziari bisogna dotarsi di tanta pazienza e attendere il verdetto del Tribunale che per il mio assistito sarà di completa assoluzione. Questa difesa mira a questo risultato che sarà il più importante di qualsiasi altro”.